La prova digitale al microscopio: una materia fatta di bit.

Civile Prova Informatica Teoria Generale del PT

Abstract (Italiano):

Questo articolo esplora la natura della prova digitale, concentrandosi sul ruolo fondamentale dei bit come materia prima di tali prove. Le prove digitali, che si tratti di documenti, immagini, email o contenuti di social media, sono costituite da dati binari (bit) che rappresentano informazioni elaborate, memorizzate o trasmesse tramite mezzi elettronici. L’articolo esamina i processi logici e giuridici che trasformano questi bit digitali in prove ammissibili in sede legale, mettendo in evidenza le differenze tra “evidence” e “proof” come intesi nella tradizione del Common Law. Inoltre, considera l’impatto dei processi digitali sulle pratiche legali e sulla rappresentazione delle prove nei procedimenti giudiziari, sottolineando come il digitale stia ridefinendo il concetto e il contesto della prova nei processi moderni.

Abstract (English):
This article explores the nature of digital evidence, focusing on the fundamental role of bits as the primary substance of such evidence. Digital evidence, whether in the form of documents, images, emails, or social media content, consists of binary data (bits) representing information that is processed, stored, or transmitted through electronic means. The article examines the logical and juridical processes that convert these digital bits into legally admissible evidence, highlighting the differences between ‘evidence’ and ‘proof’ as understood in Common Law traditions. It also considers the impact of digital processes on legal practices and the representation of evidence in court proceedings.

Abstract (Spanish):
Este artículo explora la naturaleza de la evidencia digital, centrándose en el papel fundamental de los bits como la sustancia primaria de dicha evidencia. La evidencia digital, ya sea en forma de documentos, imágenes, correos electrónicos o contenido de redes sociales, consiste en datos binarios (bits) que representan información procesada, almacenada o transmitida mediante medios electrónicos. El artículo examina los procesos lógicos y jurídicos que convierten estos bits digitales en evidencia legalmente admisible, destacando las diferencias entre ‘evidencia’ y ‘prueba’ según las tradiciones del Common Law. También considera el impacto de los procesos digitales en las prácticas legales y la representación de pruebas en los procedimientos judiciales.

Abstract (Chinese, Simplified):
本文探讨了数字证据的性质,重点关注位作为此类证据主要物质的基础作用。无论是文件、图像、电子邮件还是社交媒体内容,数字证据都由表示信息的二进制数据(位)组成,这些数据通过电子手段进行处理、存储或传输。本文考察了将这些数字位转换为具有法律效力的证据的逻辑和法律过程,并强调了普通法传统中对“证据”和“证明”的不同理解。文章还探讨了数字化过程对法律实践和法庭诉讼中证据表现的影响。

La prova digitale al microscopio: una materia fatta di bit.

La materia “prima” di una prova digitale è essenzialmente il bit, BInary digiT, ossia l’unità elementare, la misura minima, l’entità indivisibile dell’informazione che può essere trattata da un computer. Un documento, una fattura, una foto digitale, un sms, un video, un audio, un messaggio di posta elettronica, un contenuto di una pagina web o di un social network (Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok…) sono nella loro essenza dei bit. In tale prospettiva, la rappresentazione logica della prova informatica nel processo non è altro che una serie di bit il cui valore oscilla tra due “stati”: {0, 1}. I bit diventano così lo strumento capace di contenere e rappresentare fatti e atti giuridicamente rilevanti. L’esame della materia costitutiva della prova digitale ha inizio, per utilizzare le parole di Negroponte, dalla differenza tra “BITS AND ATOMS”. Sebbene il processo e il suo elemento principe, la prova, siano ormai quasi totalmente, direttamente e indirettamente, immersi nei BITS, l’approccio concettuale e metodologico con cui si affronta il loro esame è ancora legato alla materialità degli atomi: « WHAT IS A BIT, ANYHOW? A bit has no color, size, or weight, and it can travel at the speed of light. It is the smallest atomic element in the DNA of information. It is a state of being: on or off, true or false, up or down, in or out, black or white. For practical purposes we consider a bit to be a 1 or a 0. The meaning of the 1 or the 0 is a separate matter. In the early days of computing, a string of bits most commonly represented numerical information » (1).

Diventa così importante comprendere la “materia” delle prove in quanto « Qualsiasi evento, fenomeno o cosa — film, libri, messaggi vocali, spostamenti, finanche relazioni e sentimenti — transita convertito in formato digitale in dispositivi informatici che possono essere tecnicamente esaminati a supporto dell’attività investigativa…. Il ricorso a informazioni desunte dai dati digitali conservati in supporti informatici o trasmessi attraverso le reti non riguarda solo il procedimento penale ma si estende a qualsiasi contesto in cui diventi necessario produrre, a sostengo della propria tesi, quelle che sono “rappresentazioni informatiche” di fatti (ad esempio e-mail, messaggi, post su piattaforme web) » (2).

In passato si è molto discusso sulla materialità o immaterialità dei bit, in quanto gli stessi possono trovarsi:

— in forma “statica” impressi nei diversi supporti di memoria;

— in forma “elaborata” e “in elaborazione” da parte del sistema che non si limita a leggerli e a trascriverli ma compie su gli stessi delle “operazioni” che ne modificano lo stato originario;

— in forma “dinamica” non legati momentaneamente ad un supporto di memoria ma telematicamente in transito tramite, ad esempio, connessioni via cavo o wireless.

Il percorso che conduce dai bit alla prova digitale è scandito da operazioni logiche, informatiche e giuridiche che sfociano necessariamente in un giudizio di valutazione delle stesse. Sul punto utile la giurisprudenza di Common law « […] che in tema di processo accusatorio e di prova scientifica ha una tradizione molto più antica rispetto alla nostra, ha ben chiara la differenza terminologica e logica tra i concetti di “evidence” e “proof”. La differenza tra i due termini risiede nel fatto che l’evidence è solo il mezzo mediante il quale i fatti oggetto di esame giudiziario sono resi evidenti o provati a un giudice o a una giuria, e che solo se accettato e creduto, esita nella proof; quindi, la proof è l’effetto dell’evidence quando questa induce a concludere sulla verità o meno di fatti oggetto di una indagine » (3).

L’affinità tra prova e bit trova fondamento nella considerazione che « le prove c.d. digitali originano da impulsi elettr(on)ici che corrispondono a una sequenza prestabilita di valori numerici discreti (bit) e che, incorporati in un supporto digitale materiale dotato di memoria, contengono dati o informazioni intellegibili » (4).

In questa prospettiva il digitale diviene sempre più il testo e il contesto della prova nel processo divenendo così interessante una rilettura, alla luce di quanto considerato sul rapporto tra prova e bit, di alcune celebri locuzioni latine:

— “da mihi factum, dabo tibi ius”;

— “iudex iuxta alligata et probata iudicare debet”;

— “quod non est in actis non est in mundo”.

L’impatto dell’informatica sulla prova e sulla sua rappresentazione processuale risulta evidente nell’esercizio quotidiano dell’attività legale. Gli effetti di questa influenza sono stati “normativamente” amplificati dall’avvento del processo telematico e dell’obbligatorietà del deposito degli atti e dei documenti in specifici formati e con puntuali procedure informatiche. Il “factum”, l’“alligata” e l’“actis”, dei citati celebri brocardi divengono così sempre più sinonimi di “dati e documenti informatici” e di “digitale”.

Il percorso logico e argomentativo che conduce dal numero all’informazione giuridicamente rilevante, per finalità espositive, può essere suddiviso in tre momenti distinti: 1. Il calcolo come fine; 2. Il calcolo come mezzo; 3. Il calcolo come altro da sé. È bene puntualizzare che tale suddivisione è il frutto di un’opzione espositiva meramente soggettiva che, come tale, risente in modo preponderante della formazione e delle esperienze professionali dell’autore. Tuttavia, la necessità di suddividere i diversi argomenti trova fondamento nell’esigenza di evidenziare qualcosa che solo a prima vista appare “intangibile” ma che a un attento esame rappresenta un’evoluzione “ontologica”, e non solo tecnologica, dei numeri, dei calcoli e del loro valore e utilizzo.

Leo Stilo


1) Negroponte, Being Digital, New York, 1995

2) Brighi, Sfide recenti e nuovi paradigmi dell’Informatica forense, Nuove questioni di informatica forense, Roma, 18.

3) Gammarota, Informatica forense e processo penale: la prova digitale tra innovazione normativa e incertezze giurisprudenziali, Bologna, 2016, 8.

4) D’Arminio Monforte, Rocchi, Le prove digitali nel processo civile, Pisa, 2021.