Gli standard degli atti processuali e dei documenti informatici nel Processo Tributario Telematico

Processo Tributario Telematico Teoria

L’articolo 10 del Decreto del 4 agosto 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, specifica le norme tecniche per l’uso degli strumenti informatici e telematici nel processo tributario, con l’obiettivo di garantire uniformità e sicurezza nel trattamento dei documenti digitali. Questo articolo, rivisitato con modifiche recenti, stabilisce gli standard che devono essere rispettati per i documenti processuali e i relativi allegati trasmessi telematicamente nel Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.).

1. Requisiti dei Documenti Processuali

I documenti processuali nel processo tributario devono essere conformi a specifiche tecniche per garantire la loro validità legale e la loro gestibilità all’interno del sistema telematico. Tra i requisiti fondamentali:

  • Formato del documento: i documenti devono essere in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b. Questi formati, conformi allo standard internazionale ISO 19005-1, sono progettati per l’archiviazione a lungo termine dei documenti digitali, garantendo che mantengano la loro integrità e leggibilità nel tempo. La scelta del PDF/A come formato obbligatorio sottolinea l’importanza della conservazione digitale sicura in ambito giuridico.
  • Assenza di elementi attivi: I documenti devono essere privi di elementi attivi, come macro o campi variabili, che potrebbero compromettere la sicurezza o la funzionalità del file. Questo requisito è essenziale per prevenire l’inclusione di contenuti potenzialmente dannosi o che possano alterare l’integrità del documento nel tempo.
  • Redazione del documento: i documenti devono essere redatti tramite software che consenta la selezione e la copia di parti del testo. Non è ammessa la semplice scansione di documenti analogici convertiti in formato PDF. Questo per garantire che i documenti siano completamente digitali e non siano semplicemente copie digitalizzate di documenti cartacei, il che potrebbe ridurre la qualità e l’usabilità del contenuto.
  • Sottoscrizione Digitale: la firma digitale è obbligatoria e può essere apposta utilizzando i formati CADES (con estensione .p7m) o PADES (con estensione .pdf). La firma digitale non solo conferisce autenticità al documento, ma ne garantisce anche l’integrità, assicurando che il contenuto non sia stato alterato dopo la sottoscrizione.

2. Requisiti dei Documenti Informatici Allegati

Anche i documenti allegati devono rispettare specifiche rigorose, soprattutto se derivano dalla scansione di documenti analogici:

  • Formato e risoluzione: gli allegati possono essere in formato PDF/A, TIFF con risoluzione non superiore a 300 DPI (in bianco e nero e con compressione CCITT Group IV, simile alla modalità fax), o EML (formato per le email). Questi formati assicurano una qualità adeguata per la visualizzazione e la conservazione a lungo termine, nonché la compatibilità con i sistemi di gestione documentale utilizzati nel processo tributario.
  • Assenza di elementi attivi e collegamenti ipertestuali: come per i documenti processuali, anche gli allegati devono essere privi di macro, campi variabili e collegamenti ipertestuali, per mantenere l’integrità e la sicurezza del file.
  • Sottoscrizione elettronica: gli allegati possono essere firmati digitalmente, ma non è un obbligo. Tuttavia, quando viene apposta, la firma digitale deve rispettare gli standard di sicurezza previsti.

3. Limiti di dimensione e numero dei documenti

Per ottimizzare la gestione e la trasmissione dei documenti tramite il S.I.Gi.T., sono previsti limiti specifici:

  • Dimensione dei Documenti: Ogni singolo documento non deve superare i 10 MB. Se un documento eccede questa dimensione, deve essere suddiviso in più file. Questo limite è stabilito per garantire che i file possano essere gestiti e trasmessi efficacemente senza compromettere la velocità o la sicurezza del sistema.
  • Numero di Documenti e Dimensione Complessiva: È possibile trasmettere fino a cinquanta documenti per singolo invio telematico, con una dimensione complessiva massima di 50 MB. Questo limite assicura che il sistema non venga sovraccaricato da invii eccessivamente voluminosi, che potrebbero rallentare l’elaborazione o causare errori nella trasmissione.

Conclusioni

Le specifiche tecniche delineate nell’articolo 10 del Decreto del 4 agosto 2015 sono fondamentali per garantire che i documenti processuali e i relativi allegati siano gestiti in modo sicuro, efficiente e conforme alle norme. Questi standard non solo assicurano la validità legale dei documenti digitali nel contesto del processo tributario, ma facilitano anche la loro gestione a lungo termine, contribuendo a una giustizia più trasparente e accessibile.

Fonti e Riferimenti