Ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992, è stabilito l’obbligo per i contribuenti di essere rappresentati in giudizio da un difensore qualificato, tranne nei casi in cui la controversia tributaria abbia un valore non superiore a Euro 3.000,00. Questo vincolo si applica per garantire che i contribuenti ricevano un’adeguata assistenza tecnica durante il contenzioso.
L’assistenza tecnica può essere prestata dai seguenti professionisti, secondo quanto stabilito dall’art. 12, comma 3, lettere a), b) e c) del D.Lgs. n. 546/1992:
- Avvocati, Dottori commercialisti e Consulenti del lavoro: Questi professionisti, iscritti alla sezione A dei rispettivi albi, sono autorizzati a rappresentare i contribuenti in qualsiasi controversia tributaria, senza limitazioni relative alla materia del contenzioso.
- Professionisti Tecnici Specializzati: Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti industriali, Agronomi, Agrotecnici, Periti agrari e Spedizionieri doganali, iscritti ai rispettivi albi, possono prestare assistenza tecnica limitatamente a controversie riguardanti specifiche materie come stabilito dall’art. 2, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 546/1992.
L’abilitazione a fornire assistenza tecnica per le categorie sopra elencate deriva direttamente dall’iscrizione al rispettivo albo professionale, senza la necessità di ulteriori autorizzazioni amministrative.
Altre Categorie Abilitate con Specifica Autorizzazione
Oltre ai professionisti elencati, esistono categorie di soggetti che, in virtù della loro esperienza e qualifiche professionali, possono richiedere un’abilitazione specifica per poter esercitare la difesa presso le Corti di Giustizia Tributaria. Tali categorie includono:
- Ex Dipendenti dell’Amministrazione Finanziaria: civili e militari, con almeno venti anni di servizio effettivo, di cui gli ultimi dieci svolti in attività legate ai tributi, e che abbiano cessato l’impiego da almeno due anni.
- Periti ed Esperti Tributari Iscritti negli Elenchi del 1993: coloro che erano iscritti negli elenchi delle Camere di Commercio per la categoria tributi al 30 settembre 1993, in possesso di una laurea in giurisprudenza, economia o equipollenti, o di un diploma di ragioneria.
- Funzionari di Associazioni di Categoria: già iscritti negli elenchi delle ex Intendenze di Finanza alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 545/1992 (15 gennaio 1993).
- Dipendenti delle Associazioni C.N.E.L. e delle Imprese: in possesso di una laurea magistrale in giurisprudenza, economia o titoli equipollenti, oppure di un diploma di ragioneria e relativa abilitazione professionale, che operano in associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (C.N.E.L.) o nelle imprese e loro controllate.
- Dipendenti dei Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.): con laurea magistrale in giurisprudenza, economia o titoli equipollenti, o diploma di ragioneria e relativa abilitazione professionale, che lavorano presso i C.A.F. o le relative società di servizi ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 241/1997.
Le categorie sopra menzionate possono ottenere l’abilitazione all’assistenza tecnica per la difesa dei contribuenti presentando una richiesta formale alla Direzione della giustizia tributaria. Una volta concessa, tale abilitazione consente di esercitare la difesa legale dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria su tutto il territorio nazionale.
Per approfondimento si rinvia a: https://www.dgt.mef.gov.it/gt/assistenza-tecnica