Art. 71-ter Disposizioni Attuazione CC

Civile Prova Informatica

REGIO DECRETO 30 marzo 1942 , n. 318

Disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie.

Art. 71-ter.

(verifica vigenza al : 14-8-2024 – Verifica vigenza su NormaAttiva)

Su richiesta dell’assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo

1136 del codice, l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta

agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla

delibera assembleare. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico

dei condomini.