Art. 46 Disposizioni Attuazioni CPC (Forma e criteri di redazione degli atti giudiziari)

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REGIO DECRETO 18 dicembre 1941, n. 1368

Disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Art. 46 (Forma e criteri di redazione degli atti giudiziari)

(verifica vigenza al : 14-8-2024 – Verifica vigenza su NormaAttiva)

I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile.

Quando sono redatti in forma di documento informatico, rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Negli altri casi debbono essere scritti in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni. Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all’atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata.

Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell’intestazione e delle altre indicazioni formali dell’atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell’atto stesso. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale.

Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti

di redazione dell’atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.

Il giudice redige gli atti e i provvedimenti nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.