Art. 2712 Codice Civile (Riproduzioni meccaniche)

Civile Prova Informatica

REGIO DECRETO 16 marzo 1942-XX, n. 262.

Approvazione del testo del Codice Civile

Art. 2712. (Riproduzioni meccaniche)

(verifica vigenza al : 14-8-2024 – Verifica vigenza su NormaAttiva)

Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere,

ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose

rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose

medesime.