Art. 25-bis Codice Processo Tributario (Potere di certificazione di conformità)

Fonti Processo Tributario Telematico

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Art. 25-bis (Potere di certificazione di conformità)

(verifica vigenza al : 14-8-2024 – Verifica vigenza su NormaAttiva)


Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per
immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato
su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si
avvalgono l’ente impositore, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto
secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per l’estrazione di copia analogica, agli
atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della corte di
giustizia tributaria di primo e secondo grado ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni
telematiche dell’ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o
trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell’ufficio di segreteria, equivalgono all’originale
anche se privi dell’attestazione di conformità all’originale da parte dell’ufficio di segreteria.
La copia informatica o cartacea munita dell’attestazione di conformità ai sensi dei commi
precedenti equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento detenuto ovvero
presente nel fascicolo informatico.
L’estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di
copia.
Nel compimento dell’attestazione di conformità i soggetti di cui al presente articolo assumono ad
ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.
5-bis. Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati
nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei
documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia
informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all’originale.