Art. 2370 Codice Civile. Diritto d’intervento all’assemblea ed esercizio del voto

Civile

REGIO DECRETO 16 marzo 1942-XX, n. 262.

Approvazione del testo del Codice Civile

Art. 2370. Diritto d’intervento all’assemblea ed esercizio del voto

(verifica vigenza al : 14-8-2024 – Verifica vigenza su NormaAttiva)

Possono intervenire all’assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.
Lo statuto delle società le cui azioni non sono ammesse alla gestione accentrata, può richiedere il
preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell’avviso di
convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente
prevedendo che non possano essere ritirate prima che l’assemblea abbia avuto luogo. Qualora le
azioni emesse dalle società indicate al primo periodo siano diffuse fra il pubblico in misura rilevante
il termine non può essere superiore a due giorni non festivi.
Se le azioni sono nominative, le società di cui al secondo comma provvedono all’iscrizione nel libro
dei soci di coloro che hanno partecipato all’assemblea o che hanno effettuato il deposito.
Lo statuto può consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero
l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per
corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all’assemblea. Resta fermo quanto
previsto dalle leggi speciali in materia di legittimazione all’intervento e all’esercizio del diritto di
voto nell’assemblea nonché in materia di aggiornamento del libro soci nelle società con azioni
ammesse alla gestione accentrata.