Art. 2250 Codice Civile. Indicazione negli atti e nella corrispondenza

Civile

REGIO DECRETO 16 marzo 1942-XX, n. 262.

Approvazione del testo del Codice Civile

Art. 2250 Indicazione negli atti e nella corrispondenza

(verifica vigenza al : 14-8-2024 – Verifica vigenza su NormaAttiva)

Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle
imprese devono essere indicati la sede della società e lo ufficio del registro delle imprese presso il quale
questa è iscritta e il numero d’iscrizione.
Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli
atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente
dallo ultimo bilancio.
Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli
atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione.
Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere
indicato se queste hanno un unico socio.
Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali e obbligatoria l’iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita
sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunitaeuropee, con traduzione giurata di un esperto. In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la societa dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.
Le societa` di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla
comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale
mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma
.