Art. 2215-bis Codice Civile (Documentazione informatica)

Civile Prova Informatica

REGIO DECRETO 16 marzo 1942-XX, n. 262.

Approvazione del testo del Codice Civile

Art. 2215-bis (Documentazione informatica)

(verifica vigenza al : 14-8-2024 – Verifica vigenza su NormaAttiva)

I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o
di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa possono essere formati
e tenuti con strumenti informatici.
Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in
ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione
primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli
usi consentiti dalla legge.
Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di
regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti
informatici, mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della
firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.
Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura
temporale devono essere apposte all’atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre
il periodo annuale di cui al terzo comma.
I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente
articolo, hanno l’efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile.
Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di
natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di
conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni.