REGIO DECRETO 18 dicembre 1941, n. 1368
Disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
Art. 196-undecies. (Modalità dell’attestazione di conformità).
(verifica vigenza al : 14-8-2024 – Verifica vigenza su NormaAttiva)
L’attestazione di conformità della copia analogica, prevista dalle disposizioni del presente capo, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, congiunto materialmente alla medesima.
L’attestazione di conformità di una copia informatica è apposta nel medesimo documento informatico.
Nel caso previsto dal secondo comma, l’attestazione di conformità può alternativamente
essere apposta su un documento informatico separato e l’individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.
I soggetti che compiono le attestazioni di conformità previste dagli articoli 196-octies, 196- novies e 196-decies, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.