REGIO DECRETO 18 dicembre 1941, n. 1368
Disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
Art. 196-sexies (Perfezionamento del deposito con modalità telematiche).
(verifica vigenza al : 14-8-2024 – Verifica vigenza su NormaAttiva)
Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice. Se gli atti o i documenti da depositarsi eccedono la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, il deposito può essere eseguito mediante più trasmissioni.