Art. 196-quinquies Disposizioni di Attuazione CPC (Dell’atto del processo redatto in formato elettronico).

Fonti Processo Civile Telematico

REGIO DECRETO 18 dicembre 1941, n. 1368

Disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Art. 196-quinquies (Dell’atto del processo redatto in formato elettronico)

(verifica vigenza al : 14-8-2024 – Verifica vigenza su NormaAttiva)

L’atto del processo redatto in formato elettronico dal magistrato o dal personale degli uffici giudiziari e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti è depositato telematicamente nel fascicolo informatico.

In caso di atto formato da organo collegiale l’originale del provvedimento è sottoscritto con firma digitale anche dal presidente.

Quando l’atto è redatto dal cancelliere o dal segretario dell’ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico.

Se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell’ufficio giudiziario ne estrae copia informatica secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico.

Se il provvedimento di correzione di cui all’articolo 288 del codice è redatto in formato elettronico, il cancelliere forma un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del provvedimento di correzione, lo sottoscrive digitalmente e lo inserisce nel fascicolo informatico.