Art. 196-duodecies Disposizioni Attuazione CPC (Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza).

Fonti Processo Civile Telematico

REGIO DECRETO 18 dicembre 1941, n. 1368

Disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Art. 196-duodecies. (Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza)

(verifica vigenza al : 14-8-2024 – Verifica vigenza su NormaAttiva)

L’udienza di cui all’articolo 127-bis del codice è tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l’effettiva partecipazione delle parti e, se l’udienza non è pubblica, la sua riservatezza. Si applica l’articolo 84.

Nel verbale si dà atto della dichiarazione di identità dei presenti, i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.

I presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell’udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell’udienza.

Il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d’udienza a tutti gli effetti e l’udienza si considera tenuta nell’ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento.

Con provvedimenti del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia sono individuati e regolati i collegamenti audiovisivi a distanza per lo svolgimento dell’udienza e le modalità attraverso le quali è garantita la pubblicità dell’udienza in cui si discute la causa.