Art. 196-decies Disposizioni Attuazione CPC (Potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse con modalità telematiche all’ufficiale giudiziario).

Fonti Processo Civile Telematico

REGIO DECRETO 18 dicembre 1941, n. 1368

Disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Art. 196-decies. (Potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse con modalità telematiche all’ufficiale giudiziario)

(verifica vigenza al : 14-8-2024 – Verifica vigenza su NormaAttiva)

Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando trasmettono all’ufficiale giudiziario con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto, di un provvedimento o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia all’atto detenuto. La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto, del provvedimento o del documento.