Art. 136 C.P.C. (Comunicazioni)

Fonti Processo Civile Telematico

REGIO DECRETO 28 ottobre 1940 , n. 1443

Codice di procedura civile

(verifica vigenza al : 14-8-2024 – Verifica vigenza su NormaAttiva)

Art. 136. (Comunicazioni).

Il cancelliere, con biglietto di cancelleria, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.

Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica.