Art. 12 Codice Processo Tributario (Assistenza tecnica)

Fonti Processo Tributario Telematico

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Art. 12 (Assistenza tecnica)

(verifica vigenza al : 14-8-2024 – Verifica vigenza su NormaAttiva)

Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell’albo di
cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio
da un difensore abilitato.
Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza
tecnica. Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali
sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni
di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
Sono abilitati all’assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell’elenco di cui al
comma 4:
a) gli avvocati;
b) i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili;
c) i consulenti del lavoro;
d) i soggetti di cui all’articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600;
e) i soggetti già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di
diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di
ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali,
l’IVA, l’IRPEF, l’IRAP e l’IRES;
f) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza
competenti per territorio, ai sensi dell’ultimo periodo dell’articolo 30, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;
g) i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia
e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell’articolo 2359 del
codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti,
rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea
magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa
abilitazione professionale;
h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e delle relative società di servizi, purché in possesso di diploma di laurea magistrale in
giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione
professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali
il CAF ha prestato loro assistenza.
L’elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d), e), f), g) ed h), è tenuto dal Dipartimento delle
finanze del Ministero dell’economia e delle finanze che vi provvede con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministero della giustizia,
emesso ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le
modalità di tenuta dell’elenco, nonché i casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca della
iscrizione anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense. L’elenco è pubblicato
nel sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze.
Per le controversie di cui all’articolo 2, comma 2, primo periodo, sono anche abilitati all’assistenza
tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali:
a) gli ingegneri;
b) gli architetti;
c) i geometri;
d) i periti industriali;
e) i dottori agronomi e forestali;
f) gli agrotecnici;
g) i periti agrari.
Per le controversie relative ai tributi doganali sono anche abilitati all’assistenza tecnica gli
spedizionieri doganali iscritti nell’apposito albo.
Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere conferito l’incarico con atto pubblico o con scrittura
privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la
sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato salvo che il conferente apponga la
propria firma digitale.
All’udienza pubblica l’incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale. Il difensore,
quando la procura è conferita su supporto cartaceo, ne deposita telematicamente la copia per
immagine su supporto informatico, attestandone la conformità ai sensi dell’articolo 22, comma 2,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l’inserimento della relativa dichiarazione.
7-bis. La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su
un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all’atto cui la stessa si
riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica,
anche per immagine, depositata telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce.
Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, possono essere assistite dall’Avvocatura dello Stato.
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nei commi 3, 5 e 6 possono stare in giudizio
personalmente, ferme restando le limitazioni all’oggetto della loro attività previste nei medesimi
commi.
Si applica l’articolo 182 del codice di procedura civile ed i relativi provvedimenti sono emessi dal
presidente della commissione o della sezione o dal collegio.