Deposito telematico della prova di notifica via PEC.

Fonti Processo Civile Telematico

Con le nuove specifiche tecniche, il deposito della prova di notifica via PEC richiede l’inclusione della copia dell’atto notificato, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna.

L’articolo 26 stabilisce che, in caso di notifica via PEC, è necessario depositare l’atto notificato, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna.

La trasmissione in via telematica all’ufficio giudiziario delle ricevute previste dall’articolo 3- bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell’atto notificato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l’atto notificato all’interno della busta telematica di cui all’articolo 17 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione; i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’articolo 15, comma 1, lettera f)” 


Decreto Ministero della Giustizia del 21 febbraio 2011, n. 44 
Specifiche Tecniche ex 34 DM 44/2011 del 7 agosto 2024