Attestazione di Conformità in documento separato: la procedura

Fonti Processo Civile Telematico

Il 7 agosto 2024, il Ministero della Giustizia ha pubblicato le nuove specifiche tecniche che disciplinano il Processo Civile Telematico (PCT). Il provvedimento acquista efficacia a decorrere dal 30 settembre 2024.

Di seguito una prima analisi dell’articolo 27 (Modalità dell’attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato).

L’ attestazione di Conformità

L’attestazione di conformità è una dichiarazione, inserita in un documento informatico separato, che certifica che la copia di un documento digitale è conforme all’originale. Detta dichiarazione è particolarmente rilevante quando si deve depositare o notificare un documento in formato digitale, garantendo che il contenuto non sia stato alterato rispetto all’originale.

Formato del Documento.

Il documento che contiene l’attestazione di conformità deve essere in formato PDF. Deve essere, inoltre, firmato digitalmente o con firma elettronica qualificata dall’avvocato o dal soggetto che effettua l’attestazione, per garantire l’autenticità e la conformità della dichiarazione.

Contenuto dell’Attestazione.

L’attestazione deve includere una sintetica descrizione del documento di cui si attesta la conformità. Il nome del file originale deve essere chiaramente indicato.

L’attestazione deve specificare che la copia è conforme all’originale, senza variazioni o modifiche.

Inserimento nella Busta Telematica.

Se il documento è destinato al deposito telematico, l’attestazione deve essere inserita come allegato separato nella busta telematica. I dati identificativi dell’attestazione e del documento a cui si riferisce devono essere inseriti nel file “DatiAtto.xml” presente nella busta telematica.

 Utilizzo per notifiche via PEC (articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53)

Quando l’attestazione è destinata ad essere notificata via PEC, essa è inclusa nella relazione di notificazione. Questo garantisce che tutte le parti interessate ricevano una copia conforme del documento, validata dal soggetto abilitato.

Utilizzo per comunicazione a mezzo PEC (ipotesi diverse da quelle precedenti)

Nelle ipotesi diverse da quelle illustrate, se la copia informatica è destinata ad essere trasmessa tramite posta elettronica certificata, l’attestazione è inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata.

In ogni altra ipotesi (attenzione ai casi in cui è necessaria l’impronta)

L’attestazione di conformità è inserita in un documento informatico in formato PDF che contiene:

  • una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità;
  • il relativo nome del file;
  • l’impronta del documento informatico di cui si sta attestando la conformità e il riferimento temporale di cui ai capitoli 2.2, comma quarto e 2.3, comma sesto delle “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici del 2021.

Il documento informatico contenente l’attestazione dovrà essere sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata.

Si sottolinea il fatto che l’impronta del documento possa essere omessa in tutte le ipotesi in cui il documento informatico contenente l’attestazione di conformità è inserito, unitamente alla copia informatica del documento, in una struttura informatica idonea a garantire l’immodificabilità del suo contenuto.“6. L’attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può anche riferirsi a più documenti informatici”.



Decreto Ministero della Giustizia del 21 febbraio 2011, n. 44 
Specifiche Tecniche ex 34 DM 44/2011 del 7 agosto 2024