Accettazione automatica dei depositi telematici.

Fonti Processo Civile Telematico

Un’altra novità rilevante è l’introduzione di un sistema di accettazione automatica per i depositi telematici, con controlli preliminari che identificano e segnalano eventuali anomalie.

Questo sistema dovrebbe rendere il processo di deposito più efficiente, riducendo i tempi di attesa e aumentando la trasparenza.

L’articolo 17 introduce un sistema di accettazione automatica per i depositi telematici. Questo sistema effettua controlli preliminari sui documenti presentati, categorizzando eventuali anomalie in WARN (avvertimenti), ERROR (errori bloccanti che richiedono l’intervento della cancelleria) e FATAL (anomalie che impediscono il completamento del deposito). Questa innovazione mira a ridurre i tempi di attesa e a garantire una maggiore trasparenza e sicurezza nel processo di accettazione degli atti.

Il gestore dei servizi telematici effettua i controlli automatici sulla busta telematica; le possibili anomalie all’esito dell’elaborazione della busta telematica sono codificate secondo le seguenti tipologie:

a) WARN (WARNING): anomalia non bloccante; si tratta in sostanza di segnalazioni, tipicamente di carattere giuridico (ad esempio manca la procura alle liti allegata all’atto introduttivo certificato di firma non valido o mittente non firmatario dell’atto);

b) ERROR: anomalia bloccante che si verifica in tutti i casi nei quali è necessario un intervento della cancelleria al fine di consentire l’accettazione dell’atto;

c) FATAL: anomalia bloccante, eccezione non gestita o non gestibile (esempio: impossibile decifrare la busta depositata o elementi della busta mancanti ma fondamentali per l’elaborazione).

A seguito dell’invio dell’atto processuale i sistemi informativi ministeriali procedono alla verifica e alla accettazione automatica del deposito degli atti inviati, salvi i casi di anomalia ovvero quelli in cui è necessario l’intervento degli operatori di cancelleria.

in caso di anomalia bloccante (FATAL) il gestore dei servizi telematici invia al depositante un messaggio di posta elettronica certificata, contenente la comunicazione del rifiuto dell’accettazione dell’atto.

In caso di accettazione dell’atto, anche dopo l’intervento degli operatori di cancelleria, il gestore dei servizi telematici invia al depositante un messaggio di posta elettronica certificata, contenente la comunicazione dell’avvenuto deposito dell’atto, con effetto a decorrere dal momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del depositante, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68.


Decreto Ministero della Giustizia del 21 febbraio 2011, n. 44 
Specifiche Tecniche ex 34 DM 44/2011 del 7 agosto 2024