La prova delle notifiche PEC degli atti processuali digitali consiste nel depositare successivamente tramite il PTT i seguenti file originati dal sistema informatico del gestore della PEC:
- la ricevuta di accettazione (RdAC) sottoscritta con la firma del gestore del mittente;
- la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) sottoscritta con la firma del gestore del destinatario.
Le suddette ricevute possono essere salvate con le seguenti modalità:
a) senza modificare l’estensione del file “.eml” in quanto formato nativo digitale contenente i file digitali degli atti notificati;
b) effettuando il salvataggio con il formato PDF/A 1a-1b e predisponendo, sullo stesso documento informatico o su atto separato, una attestazione di conformità ai sensi dell’articolo 23-bis, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) – opzione riservata ai soli pubblici ufficiali- con l’obbligo di conservazione dell’originale informatico, ove previsto;
c) effettuando esclusivamente il salvataggio con il formato PDF/A 1a-1b, tenuto conto che anche senza una espressa dichiarazione di conformità, ai sensi dello stesso articolo 23-bis, comma 2, del CAD, tale copia informatica ha la stessa efficacia probatoria dell’originale se la sua conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico.
Le suddette ricevute e l’attestazione di conformità devono essere firmate digitalmente.
Si fa presente che i formati conformi agli standard tecnici e acquisiti a sistema sono sottoposti alle procedure di conservazione sostitutiva del documento informatico.
Fonte: Circolare del Dipartimento delle Finanze n° 1 del 4 luglio 2019 (PDF – 779Kb) – Obbligatorietà del PTT. Aggiornamento delle linee guida sul Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT)