Il legislatore, accanto al regime di obbligatorietà della notifica e del deposito degli atti e documenti processuali con modalità telematiche, ha previsto alcuni casi in cui è possibile notificare e depositare detti atti con modalità analogiche.
In particolare, la disposizione contenuta nel comma 3 dell’articolo 16-bis del D.Lgs. n. 546/92 prevede l’utilizzo delle modalità analogiche per la notifica e il deposito degli atti nei seguenti casi:
a) controversie instaurate dal contribuente che decide di stare in giudizio personalmente, quindi senza l’assistenza tecnica di un professionista. Si ricorda che l’articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92 stabilisce che nelle cause di valore fino a tremila euro, il contribuente può stare in giudizio senza assistenza tecnica. La stessa disposizione prevede che per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alla irrogazione delle sanzioni il valore è costituito dalla loro somma. Resta ferma, per il contribuente che si difende direttamente, l’opzione telematica; in tal caso dovrà indicare nel ricorso o nel primo atto difensivo l’indirizzo PEC al quale intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni. Tuttavia, si ricorda che nella ipotesi in cui il contribuente sia privo di assistenza tecnica ancorché la causa sia di valore superiore ai tremila euro, a seguito dell’ordine del giudice di dotarsi di un difensore – ai sensi degli artt. 12 comma 10 D.Lgs. 546/92 e 182 c.p.c. – quest’ultimo dovrà necessariamente attenersi alla modalità telematica.
b) in casi eccezionali il giudice, con provvedimento motivato, può autorizzare il deposito con modalità diversa da quella telematica (esempi: blocco giornaliero della funzionalità del PTT, documentazione cartacea particolarmente voluminosa ovvero presenza di documenti non riproducibili in file, ecc.). In particolare, tale provvedimento è adottato dal:
Presidente della Commissione tributaria nella fase antecedente all’iscrizione a ruolo del ricorso/appello;
Presidente di Sezione nel caso di un ricorso/appello già iscritto a ruolo e assegnato alla sezione;
Collegio nell’ipotesi in cui la questione sia sollevata in udienza.
In applicazione dei principi generali in materia, deve ritenersi che l’autorizzazione possa essere concessa anche in sanatoria o d’ufficio.
Fonte: Circolare del Dipartimento delle Finanze n° 1 del 4 luglio 2019 (PDF – 779Kb) – Obbligatorietà del PTT. Aggiornamento delle linee guida sul Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT)