Comm. Trib. Reg. per l’Abruzzo Sezione/Collegio 1, Sentenza del 07/06/2018 n. 618
La notifica a mezzo pec dell’appello è valida se intervenuta successivamente all’istituzione del Processo Tributario Telematico, anche se tali modalità di notifica e deposito non erano valide al momento del ricorso di I grado.
Secondo i giudici abruzzesi per il giudizio d’appello con l’entrata in vigore del PTT “non valgono le regole vigenti all’epoca del giudizio di primo grado, quando tale modalità non era ancora attiva”.
TESTO DELLA SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con gravame ritualmente interposto e rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, l’ufficio impugnava la sentenza n. 153/17, emessa in data 12/14.06.17 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo Sez. l, con la quale, in una alla compensazione delle spese di lite, accoglieva il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento IRES/ALTRO/IVA/ALTRO/IRAP, anno 2010.
A fronte di una sentenza che aveva annullato l’atto impositivo in accoglimento dell’eccezione preliminare circa la nullità dello stesso in difetto di preventiva notifica del pvc ed altresì sull’articolato rilievo l)- che, se il difetto di contraddittorio è facoltativo per le imposte non armonizzate, lo è però per quelle armonizzate (oggetto di accertamento: IVA) e 2)- che la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. Unico ENC, nel caso in esame, non avrebbe comportato la perdita dei relativi benefici, risultando invece ritualmente presentate le dichiarazioni EAS e SIAE, l’appellante, nei debiti termini gravatori, ripercorsi i fatti sostanziali e processuali posti a base del mezzo, deduceva l’erroneità della statuizione a motivo del fatto che il primo giudice, per un verso, non aveva fatto buon governo degli arresti giurisprudenziali, omettendo di considerare che, a mente di Cass. n. 24823/15 (seguita da n. 10903/16; n. 3012/17; n. 10030/17; n. 20267/17 e 20799/17), anche in tema di imposte armonizzate, il difetto di preventiva notifica di pvc non si traduceva tout court in nullità dell’atto impositivo, laddove non si fosse dimostrato (come nel caso in esame non si era in effetti dimostrato) che a seguito di tale notifica la difesa del contribuente avrebbe potuto addurre elementi difensivi atti a smentire la pretesa erariale, per altro verso, era incorsa in contraddizione, laddove, pur ritenendo che la presentazione del Mod. EAS, in difetto di dichiarazione dei redditi Mod. Unico ENC, consente comunque al contribuente di beneficiare di un assoggettamento a tassazione forfetaria, non aveva però ritenuto di dover pronunciare di conseguenza con riferimento al maggior reddito accertato. Si costituiva in giudizio l’appellata, la quale, in via preliminare, eccepiva l’inammissibilità dell’appello per esserle stato notificato a mezzo pec in costanza di giudizio già promosso in modalità cartacea, quindi e nel merito, a sostegno della sentenza, tornava l)- a rimarcare di aver ben esposto le ragioni che avrebbero comportato un diverso esito dell’accertamento, laddove questo fosse stato doverosamente preceduto, riguardando questo anche un’imposta armonizzata (IVA), da pvc ed altresì 2)- a rimarcare che, in subordine, anche in ragione di quanto ex adverso all’appellante dovessero essere riconosciuti i benefici di cui alla L. 398/1991. Il ricorso veniva trattenuto a decisione all’esito della pubblica udienza del 19.04.2018.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è meritevole di accoglimento per i motivi e nei limiti di cui appresso.
Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità dello stesso. In vero la notifica a mezzo pec (del gravame) è intervenuta successivamente all’istituzione, anche in Abruzzo, del PTT, sicché la censura non ha ragion d’essere non dovendo valere per il giudizio d’appello le regole in vigore all’epoca del giudizio di primo grado. Venendo quindi al merito, va osservato che le ragioni che si sarebbero volute opporre all’accertamento in questione, in sede endoprocedimentale, sono state altrettanto utilmente opposte in questa sede, sicché, avendo riguardo alla sola imposta armonizzata (IVA) oggetto di imposizione, non si può sostenere, giustificando così la nullità dell’atto, che questo abbia costituito un inesorabile vulnus alla difesa del contribuente. Ma se l’atto, per quanto appena osservato, non può essere ritenuto nullo, come statuito dal giudice di prime cura, va però riconosciuto che, stante la non contestata sussistenza sia della dichiarazione Mod. EAS, sia della dichiarazione SIAE, il (maggior) reddito accertato (in difetto di dichiarazione relativa) va tassato secondo i benefici di cui alla L. 398/1991, atteso che il difetto di dichiarazione dei redditi non è circostanza atta ad elidere i detti benefici, ma comporta solo e solamente le sanzioni a ciò conseguenti. L’esito del giudizio impone che anche le spese di questo grado di giudizio vengano tra le parti interamente compensate.
P.Q.M.
la Commissione, definitivamente pronunciando sull’interposto appello, così decide: in parziale accoglimento dell’appello, dichiara dovute le imposte per cui è causa sul maggior reddito accertato nella misura di cui alla L. 398/1991, oltre sanzioni come per legge; spese del grado interamente compensate tra le parti.
Fonte al quale si rinvia: MEF