La sottoscrizione del ricorso con firma PAdES-BASIC, anziché PAdES-BES, costituisce difformità che, in applicazione dell’art. 156, comma 3, c.p.c., non si traduce in nullità, avendo l’atto raggiunto il suo scopo.
Fonte: art. 24 del c.a.d., richiamato dall’art. 9, d.P.C.M. n. 490 del 2016 e dal successivo art. 12, comma 6 dell’Allegato
Pubblicato il 05/02/2018 N. 00744/2018REG.PROV.COLL. N. 00832/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 832 del 2018, proposto da:
…omissis…
FATTO e DIRITTO
11. Con memoria, l’appellato ha controdedotto, prospettando anche una serie di eccezioni:
…omissis…
– inammissibilità dell’appello in quanto la procura alle liti è una copia digitale per immagini priva dell’attestazione di conformità all’originale di cui all’art. 22 del c.a.d., in violazione degli artt. 136, comma 2-ter, cod. proc. amm., 8, comma 2, e 14 dell’Allegato del d.P.C.M. 40/2016, con conseguente difetto dello ius postulandi; nullità dell’appello e della procura alle liti, in quanto i relativi file sono stati sottoscritti con firma digitale PAdES-BASIC, anziché PAdES-BES come prescritto dall’art. 24 del c.a.d. richiamato dall’art. 9 del d.P.C.M., cit. e dal successivo art. 12, comma 6 dell’Allegato.
12. Nel corso della discussione in udienza, l’appellato ha replicato a dette eccezioni.
…omissis…
– l’utilizzazione per la firma digitale di un formato diverso da quello prescritto dalle norme tecniche costituisce difformità che, in applicazione dell’art. 156, comma 3, c.p.c., non si traduce in nullità, avendo l’atto raggiunto il suo scopo; infatti, il rilievo di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non è volto a tutelare l’interesse all’astratta regolarità del processo, ma a garantire solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della rilevata violazione (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 7665/2016).
…omissis…