Per l’anno 2018 è stato confermato l’obbligo del deposito di almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi.
Fonte normativa: art. 1, comma 1150 della legge di bilancio 2018
L’art. 1, comma 1150 legge di bilancio 2018 : “Al comma 4 dell’articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: « 1º gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1º gennaio 2019 »“.
Articolo 7, comma 4 , del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 1974: “A decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 1° gennaio 2019 per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico.”