Con l’Ordinanza del 26/04/2017, n. 679/2017 Reg. Prov. Coll., il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sez. Catanzaro ha affermato, in modo chiaro ed evidente, che “nessuna norma vieta di redigere il ricorso in “doppio originale”, uno digitale e uno cartaceo, avviando alla notifica, con le tradizionali modalità materiali, quest’ultimo“.
Si tratta di un ulteriore tassello nel percorso di attuazione del PAT nella prassi processuale. Il principio dell’ammissibilità del doppio originale, chiarito e ribadito dalla giurisprudenza dei TAR, è in piena sintonia con il superiore principio recentemente consolidato dal Consiglio di Stato secondo cui il “..c.d. processo cartaceo non solo non è scomparso ma rappresenta un elemento di chiusura dell’ordinamento per la migliore gestione di interessi ritenuti meritevoli di peculiare tutela (significativamente rappresentata dal modello cartaceo)” (1).
In conclusione: alle luce della necessità di osservare le modalità tecniche di deposito del ricorso nel Processo Amministrativo Telematico (attraverso il modulo in pdf da sottoscrivere digitalmente) e in considerazione dalla possibilità, anche dopo l’avvento del PAT, di procedere alle formalità tradizionali di notificazione del ricorso(2), la strada del “doppio originale” (uno digitale e uno cartaceo), alla luce della più recente giurisprudenza (3)(4)(5), è “ammissibile” e percorribile.
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NOTE
1. Consiglio di Stato, sez. IV, Sentenza del 4 aprile 2017, n. 1541.
2. Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sentenza n. 1053 del 2017.
3. Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Prima), sentenza n. 03258 del 2017.
5. Consiglio di Stato, sez. VI, Ordinanza n. 880 del 3 marzo 2017.