Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del D.P.C.M. 40/2016 l’accesso al fascicolo informatico è anche consentito ai difensori muniti di procura, agli avvocati domiciliatari, alle parti personalmente nonché, previa autorizzazione del Giudice, a coloro che intendano intervenire volontariamente nel giudizio.
- a) l’avvocato iscritto al Reginde che voglia visionare il fascicolo per conto di una parte non costituita deve utilizzare il modulo deposito atti, selezionare la tipologia “Istanza di accesso al fascicolo telematico della parte non costituita”, e allegare l’istanza di accesso completa di delega.
Il deposito dell’istanza abilita l’avvocato non costituito, fornito di credenziali per l’accesso al Portale dell’Avvocato, ad accedere al fascicolo per il periodo massimo di 60 giorni. In mancanza di costituzione, trascorso questo periodo, il fascicolo non è più visibile.
- b) la parte evocata in giudizio che voglia visionare personalmente il fascicolo deve rivolgersi:
– se si tratta di ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato, alla segreteria della sezione cui è stato assegnato il ricorso;
– se si tratta di ricorso di I° grado al Mini Urp del TAR presso cui è incardinato il ricorso (circolare Prot. n. 2562 del 21 febbraio 2017 del Segretario Generale).
Fonte: GiustiziaAmministrativa