Informativa antimafia interdittiva – Ordine di produzione documentale diretto alla Prefettura – Acquisizione nelle forme telematiche (PAT) – Salvo per gli Atti “Classificati” di cui viene autorizzata la produzione in forma cartacea con acquisizione manuale.
Annotazione
In materia di informativa antimafia a carattere interdittivo, la prima sezione del TAR Campania ha adottato una ordinanza di produzione documentale, ai sensi artt. 46, co. 2, e 65, co. 3, cod. proc. amm., nei confronti della Prefettura – UTG puntualizzando che “il deposito dovrà avvenire nelle forme telematiche secondo le disposizioni del PAT, salvo che i documenti richiesti non contengano atti “Classificati”, nel qual caso l’amministrazione intimata potrà trasmettere questi ultimi in forma cartacea e chiedere che gli stessi vengano acquisiti in tale forma e protocollati manualmente, ai sensi dell’art. 136, co. 2, c.p.a.” (massima non ufficiale a cura dell’Avv. Leo Stilo).
Pubblicato il 24/03/2017 – N. 01549/2017 REG.PROV.PRES. – N. 01059/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale — del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato …..
contro
U.T.G. di YY, Ministero dell’Interno non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
– previa sospensione –
a – dell’informativa antimafia interdittiva della Prefettura di YY prot. n. —- del 16.03.2017 (Cat. ……);
b – ove occorra, della nota prot. n. …..del 16.03.2017, di trasmissione dell’informativa antimafia ostativa sub a);
c – di tutti gli atti istruttori, non conosciuti ed, in particolare:
c1 – delle note della Questura di YY(Cat. …..) del 24.02.2016 e del 23.1.2017;
c2 – delle note del Comando Provinciale dei Carabinieri di YYn. …….;
c3 – della nota del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di YYn. ……
c4 – della nota del GICO della Guardia di Finanza di YYn……..
c5 – delle note (n.125/NA/1°H7) della Direzione Investigativa Antimafia di YY prot. ……
c6 – della relazione dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine incaricati di procedere alle verifiche nei confronti della ……..
d – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 46, co. 2, e 65, co. 3, cod. proc. amm.;
Ritenuto necessario acquisire il provvedimento interdittivo antimafia emesso dall’ U.T.G. di YY, prot. n. ……del 16.03.2017 (Cat……..), nonché tutti gli atti, i verbali e gli accertamenti sui quali fonda, ed ogni altro atto utile ai fini della decisione;
P.Q.M.
Ordina alla Prefettura- U.T.G. di YY di depositare gli atti e i documenti di cui in motivazione, presso la segreteria del Tribunale, entro il termine di giorni dieci dalla comunicazione della presente ordinanza o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore.
Il deposito dovrà avvenire nelle forme telematiche secondo le disposizioni del PAT, salvo che i documenti richiesti non contengano atti “Classificati”, nel qual caso l’amministrazione intimata potrà trasmettere questi ultimi in forma cartacea e chiedere che gli stessi vengano acquisiti in tale forma e protocollati manualmente, ai sensi dell’art. 136, co. 2, c.p.a..
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Vista la richiesta dell’interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Napoli il giorno 23 marzo 2017.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.