Processo amministrativo telematico – La Firma digitale, in “Pades”, apposta al Modulo deposito atti si riferisce a tutti gli atti di parte allegati con il Modulo.
Pubblicato il 15/03/2017 – N. 00209/2017 REG.PROV.COLL. – N. 00091/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
…omissis…
DIRITTO
1. In limine litis, rileva il Collegio che la memoria del Comune di XXX, depositata in data 3 marzo 2017, non è sottoscritta digitalmente.
La stessa è stata depositata mediante sottoscrizione con firma digitale del Modulo di deposito atto, secondo quanto prescritto dall’art. 6, V comma, dell’Allegato A al D.P.C.M. n. 40/2016.
Ritiene il Collegio che la predetta memoria possa ritenersi valida.
Militano in tal senso:
– il riferimento dell’art. 6, IV comma, dell’Allegato citato all’ “atto”;
– l’ovvia considerazione che, poiché i documenti allegati non devono essere firmati dal difensore, l’estensione della firma digitale PADES a tutti i documenti contenuti nel Modulo prevista dall’art. 6, V comma, seconda parte, dell’Allegato, deve intendersi riferita, in senso onnicomprensivo, a tutti gli atti di parte allegati con il Modulo.
Ne deriva che tali atti, ove non sottoscritti ex ante, dovranno ritenersi firmati soltanto al momento della sottoscrizione di invio del Modulo di deposito, secondo quanto riscontrabile tramite il software Adobe (in senso analogo, T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 8 marzo 2017, n. 3231).
…. omissis..
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Referendario
Donatella Testini, Referendario, Estensore