La trasmissione in via telematica all’ufficio giudiziario della busta contente l’atto da depositare corredato dei suoi allegati e dei dati strutturati in formato XML (datiAtto.xml) segue i paradigmi della posta elettronica certificata
DESCRIZIONE DEL FLUSSO DI DEPOSITO ATTO A MEZZO PEC
1. Il depositante predispone l’atto e gli allegati, tipicamente utilizzando un apposito software applicativo.
2. Il software applicativo produce la busta telematica.
3. Il depositante predispone il messaggio di PEC (eventualmente attraverso lo stesso software utilizzato per la predisposizione della busta telematica), con destinatario l’indirizzo di PEC dell’ufficio giudiziario o dell’UNEP destinatario.
4. Il messaggio viene inviato al gestore di PEC del depositante stesso.
5. Il gestore di PEC del depositante restituisce la Ricevuta di Accettazione (RdA), che viene resa disponibile nella casella di PEC del depositante.
6. Il gestore di PEC del depositante invia il messaggio al gestore di PEC del Ministero della giustizia (GiustiziaCert).
7. Il gestore di PEC del Ministero della giustizia restituisce la Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC); la busta si intende ricevuta nel momento in cui viene generata la RdAC.
8. La RdAC viene resa disponibile nella casella di PEC del depositante.
9. Il gestore dei servizi telematici effettua il download del messaggio di PEC.
10. Il gestore dei servizi telematici verifica la presenza del depositante (titolare della casella di PEC mittente) nel ReGIndE; nel caso in cui il depositante sia un avvocato, effettua l’operazione di certificazione, ossia viene verificato lo status del difensore; nel caso in cui lo status non sia “attivo”, viene segnalato alla cancelleria.
11. Il gestore dei servizi telematici effettua gli opportuni controlli automatici (formali) sulla busta telematica.
12. L’esito dei suddetti controlli è inviato con un messaggio di PEC al depositante, mediante un collegamento con il gestore di PEC del Ministero della giustizia.
13. Il gestore dei servizi telematici recupera la Ricevuta di Accettazione (RdA) dal gestore di PEC del Ministero.
14. Il gestore dei servizi telematici salva la relativa RdA nel fascicolo informatico.
15. Il gestore di PEC del Ministero invia il messaggio con l’esito dei controlli automatici al gestore di PEC del depositante.
16. Il gestore di PEC del depositante provvede a rendere disponibile l’esito dei controlli automatici nella casella di PEC del depositante.
17. Il gestore di PEC del depositante invia al gestore di PEC del Ministero la Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC).
18. La RdAC viene recuperata dal gestore dei servizi telematici.
19. La RdAC viene salvata nel fascicolo informatico.
20. L’operatore di cancelleria o dell’ufficio NEP, attraverso il sistema di gestione dei registri, accetta l’atto, che viene così inserito nel fascicolo informatico.
21. Il gestore dei servizi telematici, all’esito dell’intervento dell’ufficio, invia un messaggio di PEC al depositante, collegandosi con il gestore di PEC del Ministero della giustizia, utilizzando il formato del messaggio previsto.
22. Il gestore dei servizi telematici recupera la Ricevuta di Accettazione (RdA) dal gestore di PEC del Ministero.
23. Il gestore dei servizi telematici salva la relativa RdA nel fascicolo informatico.
24. Il gestore di PEC del Ministero invia il messaggio con l’esito dell’intervento d’ufficio al gestore di PEC del depositante.
25. Il gestore di PEC del depositante provvede a rendere disponibile l’esito dell’intervento d’ufficio nella casella di PEC del depositante.
26. Il gestore di PEC del depositante invia al gestore di PEC del Ministero la Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC).
27. La RdAC viene recuperata dal gestore dei servizi telematici.
28. La RdAC viene salvata nel fascicolo informatico.
Fonte: Formato messaggi e descrizione flusso di deposito (pst.giustizia – Ministero della Giustizia)