DECRETO 21 febbraio 2011, n. 44

Fonti Processo Civile Telematico

 Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24. (11G0087).

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(L’aggiornamento del testo riprodotto è stato verificato alla data 5.07.2016)

Capo I

PRINCIPI GENERALI

 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                           di concerto con 
 
     IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 4 del decreto-legge  29  dicembre  2009,  n.  193,
recante «Interventi urgenti in materia di funzionalita'  del  sistema
giudiziario», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge  22
febbraio 2010 n.24; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  "Codice
dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni; 
  Visti gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 29 novembre  2008,
n. 185 recante «Misure urgenti per il sostegno  a  famiglie,  lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare  in  funzione  anti-crisi  il
quadro strategico nazionale», convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 »; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio  2001,
n. 123, recante «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti
informatici  e  telematici  nel   processo   civile,   nel   processo
amministrativo e nel processo dinanzi  alle  sezioni  giurisdizionali
della Corte dei conti»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2005,
n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della
posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27  della  legge
n. 16 gennaio 2003, n. 3»; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  giustizia  17  luglio  2008,
recante «Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti  informatici
e telematici nel processo civile»; 
  Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009 recante «Nuove  regole
procedurali  relative  alla  tenuta   dei   registri   informatizzati
dell'amministrazione della giustizia»; 
  Visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri 6 maggio
2009, recante «Disposizioni in materia di rilascio  e  di  uso  della
casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini»; 
  Rilevata la necessita' di  adottare  le  regole  tecniche  previste
dall'articolo 4, comma 1, del citato decreto, in  sostituzione  delle
regole  tecniche  adottate  con  il  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 e con  il  decreto  del  Ministro
della Giustizia 17 luglio 2008; 
  Acquisito il parere espresso in data 15 luglio 2010 dal Garante per
la protezione dei dati personali; 
  Acquisito il parere espresso in data 20 luglio 2010 da DigitPA; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre  2010
e quello espresso nell'adunanza del 20 dicembre 2010; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  in
data 18 gennaio 2011; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche per l'adozione
nel  processo  civile  e  nel  processo   penale   delle   tecnologie
dell'informazione e della comunicazione  ai  sensi  dell'articolo  4,
comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella
legge 22 febbraio 2010 n. 24, recante «Interventi urgenti in  materia
di funzionalita'  del  sistema  giudiziario»  ed  in  attuazione  del
decreto  legislativo  7  marzo   2005,   n.   82,   recante   «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni. 
                               Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
    a)  dominio  giustizia:  l'insieme  delle  risorse   hardware   e
software, mediante il quale il Ministero della  giustizia  tratta  in
via informatica e telematica qualsiasi tipo di attivita', di dato, di
servizio, di comunicazione e di procedura; 
    b)     portale     dei     servizi     telematici:      struttura
tecnologica-organizzativa   che   fornisce   l'accesso   ai   servizi
telematici resi disponibili dal dominio giustizia, secondo le  regole
tecnico-operative riportate nel presente decreto; 
    c) punto  di  accesso:  struttura  tecnologica-organizzativa  che
fornisce ai soggetti abilitati esterni al dominio giustizia i servizi
di connessione al portale dei servizi telematici, secondo  le  regole
tecnico-operative riportate nel presente decreto; 
    d) gestore dei servizi telematici: sistema  informatico,  interno
al dominio giustizia, che consente l'interoperabilita' tra i  sistemi
informatici utilizzati dai soggetti abilitati interni, il portale dei
servizi telematici e il gestore di posta elettronica certificata  del
Ministero della giustizia; 
    e) posta elettronica certificata: sistema  di  posta  elettronica
nel  quale  e'  fornita  al   mittente   documentazione   elettronica
attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; 
    f) identificazione informatica: operazione di identificazione  in
rete del titolare della  carta  nazionale  dei  servizi  o  di  altro
dispositivo crittografico, mediante un certificato di autenticazione,
secondo la definizione di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82; 
    g) firma digitale:  firma  elettronica  avanzata,  basata  su  un
certificato qualificato, rilasciato da un certificatore  accreditato,
e generata mediante un dispositivo per  la  creazione  di  una  firma
sicura, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    h) fascicolo  informatico:  versione  informatica  del  fascicolo
d'ufficio,  contenente  gli  atti   del   processo   come   documenti
informatici, oppure le copie informatiche dei medesimi atti,  qualora
siano stati depositati su supporto  cartaceo,  ai  sensi  del  codice
dell'amministrazione digitale; 
    i)   codice   dell'amministrazione   digitale   (CAD):    decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione
digitale" e successive modificazioni; 
    l) codice in materia di protezione dei  dati  personali:  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante  "Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali" e successive modificazioni; 
    m) soggetti abilitati:  i  soggetti  abilitati  all'utilizzo  dei
servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di  documenti
informatici relativi al processo. In particolare si intende per: 
      1) soggetti abilitati interni: i magistrati, il personale degli
uffici giudiziari e degli UNEP; 
      2) soggetti abilitati esterni:  i  soggetti  abilitati  esterni
privati e i soggetti abilitati esterni pubblici; 
      3) soggetti abilitati esterni privati: i difensori delle  parti
private, gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti  e
gli ausiliari del giudice; 
      4)  soggetti  abilitati  esterni  pubblici:  gli  avvocati,   i
procuratori dello Stato e gli  altri  dipendenti  di  amministrazioni
statali, regionali, metropolitane, provinciali e comunali; 
    n) utente privato: la persona fisica o giuridica, quando opera al
di fuori dei casi previsti dalla lettera m); 
    o)  certificazione  del  soggetto  abilitato   esterno   privato:
attestazione di iscrizione all'albo, all'albo speciale,  al  registro
ovvero di possesso della qualifica che  legittima  l'esercizio  delle
funzioni professionali e l'assenza di cause ostative all'accesso; 
    p)  certificazione  del  soggetto  abilitato  esterno   pubblico:
attestazione  di  appartenenza   del   soggetto   all'amministrazione
pubblica  e  dello  svolgimento  di  funzioni  tali  da   legittimare
l'accesso; 
    q) specifiche tecniche:  le  disposizioni  di  carattere  tecnico
emanate, ai sensi dell'articolo 34, dal responsabile  per  i  sistemi
informativi automatizzati  del  Ministero  della  giustizia,  sentito
DigitPA  e  il  Garante  per  la  protezione  dei   dati   personali,
limitatamente ai profili inerenti la protezione dei dati personali; 
    r) spam: messaggi indesiderati; 
    s) software antispam: software studiato e progettato per rilevare
ed eliminare lo spam; 
    t)  log:  documento  informatico  contenente   la   registrazione
cronologica  di  una  o  piu'   operazioni   informatiche,   generato
automaticamente dal sistema informatico; 
    u)   richiesta   di   pagamento   telematico   (RPT):   struttura
standardizzata che definisce gli elementi necessari a  caratterizzare
il pagamento e qualifica il versamento con un identificativo univoco,
nonche' contiene i dati identificativi, variabili secondo il tipo  di
operazione,  e  una  parte  riservata   per   inserire   informazioni
elaborabili automaticamente dai sistemi informatici; 
    v) ricevuta telematica (RT): struttura standardizzata,  emessa  a
fronte di una RPT, che definisce gli elementi necessari a qualificare
il pagamento e  trasferisce  inalterate  le  informazioni  della  RPT
relative alla parte riservata; 
    z) identificativo  univoco  di  erogazione  del  servizio  (CRS):
identifica univocamente una richiesta di erogazione del  servizio  ed
e' associato alla RPT e alla RT al fine  di  qualificare  in  maniera
univoca il versamento; 
    aa) prestatore dei servizi di pagamento: gli istituti di credito,
Poste Italiane e  gli  altri  soggetti  che,  ai  sensi  del  decreto
legislativo  27  gennaio  2010  n.11  e   successive   modifiche   ed
integrazioni, mettono a disposizione  strumenti  atti  ad  effettuare
pagamenti. 

Capo II

SISTEMI INFORMATICI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                               Art. 3 
 
           Funzionamento dei sistemi del dominio giustizia 
 
  1. I sistemi del dominio giustizia sono strutturati in  conformita'
al codice dell'amministrazione digitale, alle disposizioni del Codice
in materia di protezione dei dati personali  e  in  particolare  alle
prescrizioni in materia di sicurezza dei  dati,  nonche'  al  decreto
ministeriale emanato a norma dell'articolo 1, comma  1,  lettera  f),
del decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264. 
  2. Il responsabile per  i  sistemi  informativi  automatizzati  del
Ministero  della  giustizia  e'  responsabile  dello  sviluppo,   del
funzionamento e della gestione dei sistemi  informatici  del  dominio
giustizia. 
  3. I dati sono custoditi in infrastrutture informatiche di  livello
distrettuale  o  interdistrettuale,  secondo  le  specifiche  di  cui
all'articolo 34. 
                               Art. 4 
 
             Gestore della posta elettronica certificata 
                    del Ministero della giustizia 
 
  1. Salvo  quanto  previsto  all'articolo  19,  il  Ministero  della
giustizia si avvale di  un  proprio  servizio  di  posta  elettronica
certificata    conforme    a    quanto    previsto     dal     codice
dell'amministrazione digitale. 
  2. Gli indirizzi di  posta  elettronica  certificata  degli  uffici
giudiziari e degli UNEP, da utilizzare unicamente per  i  servizi  di
cui al presente decreto, sono  pubblicati  sul  portale  dei  servizi
telematici e rispettano le specifiche  tecniche  stabilite  ai  sensi
dell'articolo 34. 
  3. Il Ministero della giustizia garantisce la conservazione dei log
dei messaggi  transitati  attraverso  il  proprio  gestore  di  posta
elettronica certificata per cinque anni. 
                               Art. 5 
 
                   Gestore dei servizi telematici 
 
  1. Il gestore dei servizi telematici  assicura  l'interoperabilita'
tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati  interni,
il portale dei servizi telematici e il gestore di  posta  elettronica
certificata del Ministero della giustizia. 
                               Art. 6 
 
                   Portale dei servizi telematici 
 
  1. Il portale dei servizi telematici consente  l'accesso  da  parte
dell'utente privato alle informazioni, ai  dati  e  ai  provvedimenti
giudiziari secondo quanto previsto dall'articolo  51  del  codice  in
materia di protezione dei dati personali. 
  2. L'accesso di cui al comma 1 avviene a norma dell'articolo 64 del
codice dell'amministrazione digitale e secondo le specifiche tecniche
stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
  3. Il portale dei  servizi  telematici  mette  a  disposizione  dei
soggetti abilitati esterni i servizi  di  consultazione,  secondo  le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
  4. Il portale dei servizi telematici mette a disposizione i servizi
di pagamento telematico, secondo  quanto  previsto  dal  capo  V  del
presente decreto. 
  5. Il portale dei  servizi  telematici  mette  a  disposizione  dei
soggetti abilitati e degli utenti privati,  in  un'apposita  area,  i
documenti che  contengono  dati  sensibili  oppure  che  eccedono  le
dimensioni del messaggio di  posta  elettronica  certificata  di  cui
all'articolo 13, comma 8, secondo le specifiche tecniche stabilite ai
sensi dell'articolo 34 e nel rispetto dei requisiti di  sicurezza  di
cui all'articolo 26. 
  6.  Il  portale  dei  servizi  telematici  consente  accesso  senza
l'impiego di  apposite  credenziali,  sistemi  di  identificazione  e
requisiti di legittimazione, alle informazioni ed alla documentazione
sui  servizi  telematici  del  dominio   giustizia,   alle   raccolte
giurisprudenziali e alle  informazioni  essenziali  sullo  stato  dei
procedimenti pendenti, che vengono rese disponibili in forma anonima. 
                               Art. 7 
 
            Registro generale degli indirizzi elettronici 
 
  1. Il registro generale degli indirizzi  elettronici,  gestito  dal
Ministero  della  giustizia,  contiene  i   dati   identificativi   e
l'indirizzo di posta elettronica certificata dei  soggetti  abilitati
esterni di cui al comma 3 e degli utenti privati di cui al comma 4. 
  2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi  istituiti  con
legge dello Stato, il registro generale degli  indirizzi  elettronici
e' costituito mediante i dati contenuti negli  elenchi  riservati  di
cui all'articolo 16, comma 7, del Decreto-legge 29 novembre 2008,  n.
185, convertito nella legge del 28 gennaio  2009  n.  2,  inviati  al
Ministero della giustizia  secondo  le  specifiche  tecniche  di  cui
all'articolo 34. 
  3. Per i soggetti abilitati esterni non iscritti negli albi di  cui
al comma 2, il  registro  generale  degli  indirizzi  elettronici  e'
costituito  secondo  le  specifiche  tecniche  stabilite   ai   sensi
dell'articolo 34. 
  4. Per le persone fisiche, quali utenti privati,  che  non  operano
nelle qualita' di cui ai commi 2 e 3, gli indirizzi sono consultabili
ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 maggio 2009, secondo le specifiche tecniche  stabilite  ai
sensi dell'articolo 34. 
  5. Per le imprese, gli indirizzi sono consultabili, senza oneri, ai
sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre  2008,
n. 185, convertito nella legge del 28  gennaio  2009  n.  2,  con  le
modalita' di cui al comma 10  del  medesimo  articolo  e  secondo  le
specifiche tecniche di cui all'articolo 34. 
  6. Il registro generale degli indirizzi elettronici e'  accessibile
ai soggetti abilitati mediante le specifiche  tecniche  stabilite  ai
sensi dell'articolo 34. 
                               Art. 8 
 
        Sistemi informatici per i soggetti abilitati interni 
 
  1.  I  sistemi  informatici  del  dominio   giustizia   mettono   a
disposizione dei soggetti abilitati interni le funzioni di ricezione,
accettazione e trasmissione dei  dati  e  dei  documenti  informatici
nonche'  di  consultazione  e  gestione  del  fascicolo  informatico,
secondo le specifiche di cui all'articolo 34. 
  2. L'accesso dei soggetti abilitati interni e'  effettuato  con  le
modalita' definite dalle specifiche tecniche di cui all'articolo  34,
che consentono l'accesso anche dall'esterno del dominio giustizia. 
  3. Nelle specifiche di cui al comma 2 sono disciplinati i requisiti
di legittimazione e le credenziali di accesso  al  sistema  da  parte
delle strutture e dei soggetti abilitati interni. 
                               Art. 9 
 
      Sistema informatico di gestione del fascicolo informatico 
 
  1. Il Ministero della giustizia gestisce i procedimenti utilizzando
le tecnologie dell'informazione e della  comunicazione,  raccogliendo
in un fascicolo informatico gli atti, i documenti, gli  allegati,  le
ricevute di posta elettronica certificata e i dati  del  procedimento
medesimo da  chiunque  formati,  ovvero  le  copie  informatiche  dei
medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo. 
  2. Il sistema di gestione del fascicolo informatico e' la parte del
sistema  documentale   del   Ministero   della   giustizia   dedicata
all'archiviazione e al reperimento di tutti i documenti  informatici,
prodotti sia  all'interno  che  all'esterno,  secondo  le  specifiche
tecniche di cui all'articolo 34. 
  3. La tenuta e conservazione  del  fascicolo  informatico  equivale
alla tenuta e  conservazione  del  fascicolo  d'ufficio  su  supporto
cartaceo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei  documenti
originali  unici   su   supporto   cartaceo   previsti   dal   codice
dell'amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente. 
  4. Il fascicolo informatico reca l'indicazione: 
    a)  dell'ufficio  titolare  del   procedimento,   che   cura   la
costituzione e la gestione del fascicolo medesimo; 
    b) dell'oggetto del procedimento; 
    c) dell'elenco dei documenti contenuti. 
  5. Il fascicolo informatico e' formato  in  modo  da  garantire  la
facile reperibilita' ed il collegamento degli atti ivi  contenuti  in
relazione alla data di deposito, al loro contenuto, ed alle finalita'
dei singoli documenti. 
  6. Con le specifiche tecniche di cui all'articolo 34 sono  definite
le modalita' per il salvataggio dei log relativi alle  operazioni  di
accesso al fascicolo informatico. 
                               Art. 10 
 
                   Infrastruttura di comunicazione 
 
  1.  I  sistemi  informatici  del   dominio   giustizia   utilizzano
l'infrastruttura tecnologica resa disponibile nell'ambito del Sistema
Pubblico di Connettivita' per  le  comunicazioni  con  l'esterno  del
dominio giustizia. 

Capo III

TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

                               Art. 11 
 
  Formato dell'atto del processo in forma di documento informatico 
 
  1. L'atto del processo in forma di documento informatico  e'  privo
di  elementi  attivi  ed  e'  redatto  nei  formati  previsti   dalle
specifiche  tecniche  di  cui  all'articolo   34;   le   informazioni
strutturate sono in  formato  XML,  secondo  le  specifiche  tecniche
stabilite ai sensi  dell'articolo  34,  pubblicate  sul  portale  dei
servizi telematici. 
  2. La nota di iscrizione a ruolo  puo'  essere  trasmessa  per  via
telematica  come  documento  informatico   sottoscritto   con   firma
digitale; le relative informazioni sono contenute nelle  informazioni
strutturate di cui al primo comma,  secondo  le  specifiche  tecniche
stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
                               Art. 12 
 
             Formato dei documenti informatici allegati 
 
  1. I documenti informatici  allegati  all'atto  del  processo  sono
privi di elementi attivi e hanno i formati previsti dalle  specifiche
tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
  2. E' consentito  l'utilizzo  dei  formati  compressi,  secondo  le
specifiche tecniche stabilite  ai  sensi  dell'articolo  34,  purche'
contenenti solo file nei formati previsti dal comma precedente. 
                               Art. 13 
 
Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni  e
                        degli utenti privati 
 
  1. I documenti informatici di  cui  agli  articoli  11  e  12  sono
trasmessi da parte dei soggetti  abilitati  esterni  e  degli  utenti
privati  mediante  l'indirizzo  di  posta   elettronica   certificata
risultante  dal  registro  generale  degli   indirizzi   elettronici,
all'indirizzo   di   posta   elettronica   certificata   dell'ufficio
destinatario, secondo  le  specifiche  tecniche  stabilite  ai  sensi
dell'articolo 34. 
  2. I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono  ricevuti
dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata  la  ricevuta
di avvenuta consegna  da  parte  del  gestore  di  posta  elettronica
certificata del Ministero della giustizia. 
  3. Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di  avvenuta  consegna
attesta, altresi', l'avvenuto  deposito  dell'atto  o  del  documento
presso  l'ufficio  giudiziario  competente.  Quando  la  ricevuta  e'
rilasciata dopo le ore 14 il  deposito  si  considera  effettuato  il
giorno feriale immediatamente successivo. 
  4. ((PERIODO SOPPRESSO DAL  DECRETO  15  OTTOBRE  2012,  N.  209)).
((...)) il rigetto del deposito da parte dell'ufficio  non  impedisce
il successivo deposito entro i termini assegnati o  previsti  ((dalla
vigente normativa processuale)). 
  5. La certificazione dei professionisti abilitati  e  dei  soggetti
abilitati esterni pubblici e'  effettuata  dal  gestore  dei  servizi
telematici sulla base dei dati presenti nel registro  generale  degli
indirizzi elettronici, secondo le specifiche  tecniche  stabilite  ai
sensi dell'articolo 34. 
  6.  Al  fine  di  garantire  la  riservatezza  dei   documenti   da
trasmettere, il soggetto abilitato esterno utilizza un meccanismo  di
crittografia, secondo  le  specifiche  tecniche  stabilite  ai  sensi
dell'articolo 34. 
  7. Il  gestore  dei  servizi  telematici  restituisce  al  mittente
l'esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia nonche'  dagli
operatori della cancelleria o della segreteria, secondo le specifiche
tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
  8.  La  dimensione  massima  del  messaggio  e'   stabilita   nelle
specifiche tecniche di cui all'articolo 34. Se  il  messaggio  eccede
tale dimensione, il gestore dei servizi  telematici  genera  e  invia
automaticamente  al  mittente  un  messaggio  di  errore,  contenente
l'avviso del rifiuto del messaggio, secondo  le  specifiche  tecniche
stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
  9. I soggetti abilitati esterni possono avvalersi dei  servizi  del
punto di accesso, di cui all'articolo 23,  per  la  trasmissione  dei
documenti; in tale caso il punto di accesso si attiene alle modalita'
di trasmissione dei documenti di cui al presente articolo. 
                               Art. 14 
 
           Documenti probatori e allegati non informatici 
 
  1. I documenti probatori e gli allegati depositati in  formato  non
elettronico sono identificati e descritti  in  una  apposita  sezione
delle informazioni strutturate di cui  all'articolo  11,  secondo  le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
  2. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede
ad effettuare copia  informatica  dei  documenti  probatori  e  degli
allegati  su  supporto  cartaceo  e  ad   inserirla   nel   fascicolo
informatico, apponendo la firma digitale ai sensi e per  gli  effetti
di cui all'articolo  22,  comma  3  del  codice  dell'amministrazione
digitale. 
                               Art. 15 
 
Deposito dell'atto del  processo  da  parte  dei  soggetti  abilitati
                               interni 
 
  1. ((L'atto del processo, redatto  in  formato  elettronico  da  un
soggetto abilitato interno e  sottoscritto  con  firma  digitale,  e'
depositato telematicamente nel fascicolo informatico.)) 
  2. In caso di atto formato da  organo  collegiale  l'originale  del
provvedimento  e'  sottoscritto  con   firma   digitale   anche   dal
presidente. 
  3. Quando l'atto  e'  redatto  dal  cancelliere  o  dal  segretario
dell'ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e
ne effettua il deposito nel fascicolo informatico. 
  4. Se il provvedimento del magistrato e' in  formato  cartaceo,  il
cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae  copia
informatica nei formati previsti dalle specifiche tecniche  stabilite
ai sensi dell'articolo 34 ((e provvede a  depositarlo  nel  fascicolo
informatico, apponendovi la propria firma digitale)). 
                               Art. 16 
 
                  Comunicazioni per via telematica 
 
  1. La comunicazione per via telematica dall'ufficio giudiziario  ad
un soggetto abilitato esterno o all'utente privato  avviene  mediante
invio di un messaggio dall'indirizzo di posta elettronica certificata
dell'ufficio giudiziario mittente all'indirizzo di posta  elettronica
certificata del destinatario, indicato nel  registro  generale  degli
indirizzi elettronici, ovvero per la persona fisica  consultabile  ai
sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 6 maggio 2009 e per l'impresa indicato  nel  registro  delle
imprese,  secondo  le  specifiche   tecniche   stabilite   ai   sensi
dell'articolo 34. 
  2. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede
ad  effettuare  una  copia  informatica  dei  documenti  cartacei  da
comunicare nei formati previsti dalle specifiche  tecniche  stabilite
ai sensi dell'articolo 34, che conserva nel fascicolo informatico. 
  3. La comunicazione per via telematica si intende perfezionata  nel
momento in cui viene generata la ((ricevuta di avvenuta consegna)) da
parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e
produce gli  effetti  di  cui  agli  articoli  45  e  48  del  codice
dell'amministrazione digitale. 
  ((4. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6,  e  salvo  il
caso  fortuito  o  la  forza  maggiore,   negli   uffici   giudiziari
individuati con il decreto di  cui  all'articolo  51,  comma  2,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel caso in cui viene generato  un
avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta
elettronica certificata, si procede ai sensi del comma 3 del medesimo
articolo 51 e viene pubblicato nel portale  dei  servizi  telematici,
secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi  dell'articolo  34,
un  apposito  avviso  di  avvenuta  comunicazione   o   notificazione
dell'atto nella cancelleria o  segreteria  dell'ufficio  giudiziario,
contenente i soli elementi identificativi del  procedimento  e  delle
parti e loro patrocinatori. Tale avviso e' visibile solo dai soggetti
abilitati esterni legittimati ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del
decreto ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44)). 
  5. Le ricevute  di  avvenuta  consegna  e  gli  avvisi  di  mancata
consegna vengono conservati nel fascicolo informatico. 
  6. La comunicazione che contiene dati sensibili e'  effettuata  per
estratto con contestuale messa  a  disposizione  dell'atto  integrale
nell'apposita area del portale dei  servizi  telematici,  secondo  le
specifiche  tecniche  stabilite  ai  sensi  dell'articolo  34  e  nel
rispetto dei requisiti di  sicurezza  di  cui  all'articolo  26,  con
modalita'   tali   da   garantire    l'identificazione    dell'autore
dell'accesso e la tracciabilita' delle relative attivita'. 
  7. Nel caso previsto dal comma 6, si applicano le  disposizioni  di
cui ai commi 2 e 3, ma la comunicazione si  intende  perfezionata  il
giorno feriale  successivo  al  momento  in  cui  viene  generata  la
((ricevuta di avvenuta consegna))  da  parte  del  gestore  di  posta
elettronica certificata del destinatario. 
  8. Si applica, in ogni  caso,  il  disposto  dell'articolo  49  del
codice dell'amministrazione digitale. 
                               Art. 17 
 
                  Notificazioni per via telematica 
 
  1. Al di fuori dei casi  previsti  dall'articolo  51,  del  decreto
legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge
6 agosto 2008, n.  133,  e  successive  modificazioni,  le  richieste
telematiche di un'attivita' di notificazione da parte di  un  ufficio
giudiziario sono inoltrate al sistema informatico dell'UNEP,  secondo
le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
  2. Le richieste di altri soggetti sono inoltrate  all'UNEP  tramite
posta  elettronica  certificata,  secondo  le   specifiche   tecniche
stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
  3. La notificazione per via telematica da parte dell'UNEP  rispetta
i requisiti richiesti per la comunicazione da un ufficio  giudiziario
verso i soggetti abilitati esterni di cui all'articolo 16. 
  4. Il sistema informatico dell'UNEP individua l'indirizzo di  posta
elettronica del destinatario dal registro  generale  degli  indirizzi
elettronici, dal registro  delle  imprese  o  dagli  albi  o  elenchi
costituiti ai sensi dell'articolo 16 del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185 convertito con  modificazioni  dalla  legge  28  gennaio
2009, n. 2, nonche' per il cittadino dall'elenco reso consultabile ai
sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 6 maggio 2009 in base alle specifiche tecniche stabilite  ai
sensi dell'articolo 34. 
  5. Il sistema informatico  dell'UNEP,  eseguita  la  notificazione,
trasmette per via telematica  a  chi  ha  richiesto  il  servizio  il
documento informatico con la relazione di notificazione  sottoscritta
mediante firma  digitale  e  congiunta  all'atto  cui  si  riferisce,
nonche' le ricevute di  posta  elettronica  certificata,  secondo  le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
  6. L'ufficiale giudiziario, se non procede alla  notificazione  per
via telematica, effettua la copia cartacea del documento informatico,
attestandone la conformita' all'originale, e provvede a notificare la
copia stessa ((con le modalita' previste dalla normativa  processuale
vigente)). 
                             Articolo 18 
  (( (Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati) )) 
 
  ((1.  L'avvocato  che  procede  alla  notificazione  con  modalita'
telematica ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio  1994,
n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti
informatici o copie informatiche, anche per  immagine,  di  documenti
analogici privi di elementi attivi e redatti nei  formati  consentiti
dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
  2. Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse  o
delle memorie, ai sensi dell'articolo 170, quarto comma,  del  codice
di procedura civile, la notificazione e'  effettuata  mediante  invio
della memoria o della comparsa alle parti  costituite  ai  sensi  del
comma 1. 
  3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere  visione  degli
atti  del  procedimento  tramite  accesso  al  portale  dei   servizi
telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso. 
  4. L'avvocato che estrae copia informatica per  immagine  dell'atto
formato  su  supporto  analogico,  compie  l'asseverazione   prevista
dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione  digitale,
inserendo  la  dichiarazione  di  conformita'   all'originale   nella
relazione di notificazione, a norma  dell'articolo  3-bis,  comma  5,
della legge 21 gennaio 1994, n. 53. 
  5. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto  cui
si riferisce quando e' rilasciata su documento  informatico  separato
allegato al messaggio di posta elettronica  certificata  mediante  il
quale l'atto  e'  notificato.  La  disposizione  di  cui  al  periodo
precedente si applica anche quando la procura alle liti e' rilasciata
su foglio separato del quale e' estratta copia informatica, anche per
immagine. 
  6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista  dall'articolo  3-bis,
comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e'  quella  completa,  di
cui all'articolo  6,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.)) 
                               Art. 19 
 
   Disposizioni particolari per la fase delle indagini preliminari 
 
  1. Nelle indagini preliminari le comunicazioni  tra  l'ufficio  del
pubblico ministero e gli ufficiali ed agenti di  polizia  giudiziaria
avvengono su canale sicuro protetto da un meccanismo di  crittografia
secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
  2. Le specifiche tecniche assicurano l'identificazione  dell'autore
dell'accesso e la  tracciabilita'  delle  relative  attivita',  anche
mediante l'utilizzo di  misure  di  sicurezza  ulteriori  rispetto  a
quelle previste dal disciplinare tecnico di cui  all'allegato  B  del
codice in materia di protezione dei dati personali. 
  3. Per le comunicazioni di atti e documenti del procedimento di cui
al comma 1 sono utilizzati i gestori di posta elettronica certificata
delle  forze  di  polizia.  Gli  indirizzi   di   posta   elettronica
certificata sono resi disponibili unicamente  agli  utenti  abilitati
sulla base delle specifiche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
  4. Alle comunicazioni previste dal presente articolo si  applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 16, commi 1,  2,
3, 4 e 5, e dell'articolo 20. 
  5. L'atto del processo in forma di documento informatico  e'  privo
di elementi attivi ed e' redatto dalle forze di polizia  nei  formati
previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai  sensi  dell'articolo
34; le informazioni strutturate  sono  in  formato  XML,  secondo  le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.  L'atto  del
processo, protetto da meccanismi di crittografia, e' sottoscritto con
firma digitale. Si applicano, in quanto  compatibili,  l'articolo  14
del presente decreto,  nonche'  gli  articoli  20  e  21  del  codice
dell'amministrazione digitale . 
  6. La comunicazione degli atti del processo alle forze di  polizia,
successivamente al deposito previsto dall'articolo 15, e'  effettuata
per  estratto  con  contestuale  messa   a   disposizione   dell'atto
integrale, protetto da meccanismo di crittografia, in  apposita  area
riservata all'interno del dominio giustizia, accessibile  solo  dagli
appartenenti alle forze di polizia legittimati, secondo le specifiche
tecniche stabilite ai sensi  dell'articolo  34  e  nel  rispetto  dei
requisiti di sicurezza di cui all'articolo 26. 
  7. Per la gestione  del  fascicolo  informatico  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9, commi da 1
a 5. Agli atti contenuti nel fascicolo informatico, custodito in  una
sezione distinta del  sistema  documentale  di  cui  all'articolo  9,
protetta da un  meccanismo  di  crittografia  secondo  le  specifiche
tecniche  stabilite  ai  sensi  dell'articolo   34,   hanno   accesso
unicamente i soggetti abilitati interni appositamente abilitati. Alla
conclusione delle indagini preliminari, e in ogni altro caso  in  cui
il fascicolo o parte di  esso  deve  essere  consultato  da  soggetti
abilitati esterni o da utenti privati,  questi  accedono  alla  copia
resa disponibile mediante il  punto  di  accesso  e  il  portale  dei
servizi telematici, secondo quanto previsto al capo IV. 
  8. Per la trasmissione telematica dei flussi informativi  sintetici
delle  notizie  di  reato  e  dei  relativi  esiti  tra   il   Centro
Elaborazione Dati del Servizio per il Sistema Informativo Interforze,
di cui  all'articolo  8,  della  legge  1°  aprile  1981,  n.  121  e
successive modifiche ed integrazioni, e il sistema dei registri delle
notizie di reato delle Procure della Repubblica  sono  utilizzate  le
infrastrutture di connettivita' delle pubbliche  amministrazioni  che
consentono una interconnessione tra le  Amministrazioni,  secondo  le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. Il canale di
comunicazione e' protetto con le modalita' di cui al comma 1. 
  9. Per assicurare la massima riservatezza della fase delle indagini
preliminari la base di dati  dei  registri  di  cui  al  comma  8  e'
custodita, con le speciali misure di cui al  comma  2,  separatamente
rispetto a quella relativa ai  procedimenti  per  i  quali  e'  stato
emesso uno degli atti di cui all'articolo 60, del codice di procedura
penale, in infrastrutture  informatiche  di  livello  distrettuale  o
interdistrettuale  individuate  dal  responsabile   per   i   sistemi
informativi automatizzati. I compiti di vigilanza sulle procedure  di
sicurezza adottate sulla base dati prevista dal presente  comma  sono
svolti dal Procuratore della Repubblica presso  il  Tribunale  e  dal
Procuratore generale della Repubblica  presso  la  Corte  di  appello
competenti in relazione all'ufficio giudiziario  titolare  dei  dati,
avvalendosi del personale tecnico individuato dal responsabile per  i
sistemi informativi automatizzati. 
                               Art. 20 
 
    Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno 
 
  1.  Il  gestore  di  posta  elettronica  certificata  del  soggetto
abilitato esterno, fermi restando gli obblighi previsti  dal  decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68 e dal  decreto
ministeriale  2  novembre  2005,  recante  «Regole  tecniche  per  la
formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale,  della
posta  elettronica  certificata»,  e'  tenuto  ad  adottare  software
antispam idoneo a prevenire la  trasmissione  di  messaggi  di  posta
elettronica indesiderati. 
  2. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a  dotare  il  terminale
informatico utilizzato di software idoneo a verificare  l'assenza  di
virus informatici per ogni messaggio in arrivo e  in  partenza  e  di
software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di  messaggi  di
posta elettronica indesiderati. 
  3. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a conservare,  con  ogni
mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi
al dominio giustizia. 
  4. La casella di posta elettronica certificata deve disporre di uno
spazio  disco  minimo  definito  nelle  specifiche  tecniche  di  cui
all'articolo 34. 
  5. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a  dotarsi  di  servizio
automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella
di  posta  elettronica  certificata  e  a  verificare  la   effettiva
disponibilita' dello spazio disco a disposizione. 
  6. La modifica dell'indirizzo elettronico puo' avvenire  dall'1  al
31 gennaio e dall'1 al 31 luglio. 
  7. La disposizione di cui al comma 6  non  si  applica  qualora  la
modifica  dell'indirizzo   si   renda   necessaria   per   cessazione
dell'attivita' da parte del gestore di posta elettronica certificata. 
                               Art. 21 
 
              Richiesta delle copie di atti e documenti 
 
  1. Il rilascio  della  copia  di  atti  e  documenti  del  processo
avviene, previa verifica del regolare pagamento dei diritti previsti,
tramite invio all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  del
richiedente,  secondo  le  specifiche  tecniche  stabilite  ai  sensi
dell'articolo 34. 
  2. L'atto o il documento che contiene dati sensibili  o  di  grandi
dimensioni e' messo a disposizione nell'apposita area del portale dei
servizi telematici, nel rispetto dei requisiti di sicurezza stabiliti
ai sensi dell'articolo 34. 
  3. Nel caso di richiesta  di  copia  informatica,  anche  parziale,
conforme al documento originale in formato cartaceo,  il  cancelliere
ne attesta  la  conformita'  all'originale  sottoscrivendola  con  la
propria firma digitale. 

Capo IV

CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                               Art. 22 
 
                      Servizi di consultazione 
 
  1. Ai fini di cui agli articoli 50, comma 1, 52  e  56  del  codice
dell'amministrazione digitale, l'accesso ai servizi di  consultazione
delle informazioni rese disponibili  dal  dominio  giustizia  avviene
tramite un  punto  di  accesso  o  tramite  il  portale  dei  servizi
telematici,  nel  rispetto  dei  requisiti  di   sicurezza   di   cui
all'articolo 26. 
                               Art. 23 
 
                          Punto di accesso 
 
  1. Il punto di accesso  puo'  essere  attivato  esclusivamente  dai
soggetti indicati dai commi 6 e 7. 
  2. Il punto di accesso fornisce un'adeguata qualita'  dei  servizi,
dei processi informatici e dei relativi prodotti, idonea a  garantire
la sicurezza del sistema, nel rispetto dei requisiti tecnici  di  cui
all'articolo 26. 
  3. Il punto di accesso fornisce adeguati servizi  di  formazione  e
assistenza ai propri utenti, anche relativamente ai profili tecnici. 
  4. La violazione da parte del gestore di un punto  di  accesso  dei
livelli  di  sicurezza  e  di  servizio   comporta   la   sospensione
dell'autorizzazione ad erogare i servizi fino al ripristino  di  tali
livelli. 
  5. Il Ministero della giustizia dispone ispezioni tecniche, anche a
campione,  per  verificare   l'attuazione   delle   prescrizioni   di
sicurezza. 
  6. Possono gestire uno o piu' punti di accesso: 
    a) i consigli degli ordini professionali, i collegi ed i Consigli
nazionali professionali, limitatamente ai propri iscritti; 
    b) il Consiglio nazionale forense, ove delegato  da  uno  o  piu'
consigli degli ordini degli avvocati, limitatamente agli iscritti del
consiglio delegante; 
    c) il Consiglio nazionale del notariato, limitatamente ai  propri
iscritti; 
    d)  l'Avvocatura  dello  Stato,  le  amministrazioni  statali   o
equiparate, e gli enti pubblici, limitatamente  ai  loro  iscritti  e
dipendenti; 
    e) le Regioni, le citta' metropolitane, le provincie ed i Comuni,
o enti consorziati tra gli stessi. 
    f) Le Camere di Commercio, per le imprese iscritte  nel  relativo
registro. 
  7. I punti di accesso possono essere altresi' gestiti  da  societa'
di capitali in possesso di un capitale  sociale  interamente  versato
non inferiore a un milione di euro. 
                               Art. 24 
 
                Elenco pubblico dei punti di accesso 
 
  1.  L'elenco  pubblico  dei  punti  di  accesso  attivi  presso  il
Ministero della giustizia comprende le seguenti informazioni: 
    a) identificativo del punto di accesso; 
    b) sede legale del soggetto titolare del punto di accesso; 
    c) indirizzo internet; 
    d) dati relativi al legale rappresentante del punto di accesso  o
a un suo  delegato,  comprendenti:  nome,  cognome,  codice  fiscale,
indirizzo di posta elettronica certificata, numero di telefono  e  di
fax; 
    e) recapiti relativi ai referenti tecnici da contattare  in  caso
di problemi. 
                               Art. 25 
 
        Iscrizione nell'elenco pubblico dei punti di accesso 
 
  1. Il soggetto che intende costituire un punto di  accesso  inoltra
domanda di iscrizione  nell'elenco  pubblico  dei  punti  di  accesso
secondo il modello e con le modalita' stabilite dal responsabile  per
i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia con
apposito decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata  in
vigore del presente decreto. 
  2. Il Ministero della giustizia decide sulla domanda  entro  trenta
giorni, con provvedimento motivato,  anche  sulla  base  di  apposite
verifiche,    effettuabili     anche     da     personale     esterno
all'Amministrazione, da questa  delegato,  con  costi  a  carico  del
richiedente. 
  3. Con il provvedimento di cui  al  comma  2,  il  Ministero  della
giustizia delega la responsabilita' del processo  di  identificazione
dei soggetti abilitati esterni al  punto  di  accesso.  Il  Ministero
della giustizia puo' delegare  la  responsabilita'  del  processo  di
identificazione degli  utenti  privati  agli  enti  pubblici  di  cui
all'articolo 23, comma 6, lettera e). 
  4. Il Ministero della giustizia puo' verificare l'adempimento degli
obblighi assunti da parte del gestore del punto di accesso di propria
iniziativa oppure su segnalazione. In caso di violazione si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3. 
                               Art. 26 
 
                       Requisiti di sicurezza 
 
  1. L'accesso ai servizi di consultazione  delle  informazioni  rese
disponibili dal dominio giustizia  avviene  mediante  identificazione
sul punto di accesso o sul portale dei servizi telematici, secondo le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
  2. Il punto di accesso stabilisce la connessione con il portale dei
servizi  telematici  mediante  un  collegamento  sicuro   con   mutua
autenticazione secondo le  specifiche  tecniche  stabilite  ai  sensi
dell'articolo 34. 
  3. A seguito dell'identificazione viene in ogni caso  trasmesso  al
gestore dei servizi telematici il codice  fiscale  del  soggetto  che
effettua l'accesso. 
  4. I  punti  di  accesso  garantiscono  un'adeguata  sicurezza  del
sistema con le modalita' tecniche specificate in  un  apposito  piano
depositato unitamente all'istanza di cui all'articolo 25, a  pena  di
inammissibilita' della stessa. 
                               Art. 27 
 
                   Visibilita' delle informazioni 
 
  1. Ad eccezione della fase  di  cui  all'articolo  19,  il  dominio
giustizia consente  al  soggetto  abilitato  esterno  l'accesso  alle
informazioni contenute nei  fascicoli  dei  procedimenti  in  cui  e'
costituito o svolge  attivita'  di  esperto  o  ausiliario.  L'utente
privato  accede  alle  informazioni  contenute  nei   fascicoli   dei
procedimenti  in  cui  e'  parte  mediante  il  portale  dei  servizi
telematici e, nei casi previsti dall'articolo 23, comma 6, lettere e)
ed f), e comma 7, mediante il punto di accesso. 
  2. E' sempre consentito l'accesso alle informazioni necessarie  per
la costituzione o l'intervento in giudizio in modo tale da  garantire
la  riservatezza  dei  nomi  delle  parti  e  limitatamente  ai  dati
identificativi del procedimento. 
  3. In caso di delega, rilasciata ai  sensi  dell'articolo  9  regio
decreto legge  27  novembre  1933,  n.  1578,  il  dominio  giustizia
consente l'accesso alle  informazioni  contenute  nei  fascicoli  dei
procedimenti patrocinati dal delegante, previa comunicazione, a  cura
di parte, di copia della delega stessa al  responsabile  dell'ufficio
giudiziario, che provvede ai conseguenti  adempimenti.  L'accesso  e'
consentito fino alla comunicazione della revoca della delega. 
  4. La delega, sottoscritta con firma  digitale,  e'  rilasciata  in
conformita' alle specifiche di strutturazione di cui all'articolo 35,
comma 4. 
  5. Gli esperti e gli ausiliari del giudice accedono ai  servizi  di
consultazione   nel   limite   dell'incarico   ricevuto    e    della
autorizzazione concessa dal giudice. 
  6. Salvo quanto previsto dal comma 2, gli avvocati e i  procuratori
dello Stato accedono alle informazioni contenute  nei  fascicoli  dei
procedimenti in cui e' parte  una  pubblica  amministrazione  la  cui
difesa in  giudizio  e'  stata  assunta  dal  soggetto  che  effettua
l'accesso. 
                               Art. 28 
 
 Registrazione dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati 
 
  1. L'accesso ai  servizi  di  consultazione  resi  disponibili  dal
dominio giustizia si ottiene previa registrazione presso il punto  di
accesso autorizzato o  presso  il  portale  dei  servizi  telematici,
secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi  dell'articolo  34,
comma 1. 
  2. I punti di accesso trasmettono al Ministero della  giustizia  le
informazioni relative ad  i  propri  utenti  registrati,  secondo  le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, comma 1. 
                               Art. 29 
 
        Orario di disponibilita' dei servizi di consultazione 
 
  ((1. Il portale dei servizi telematici e  il  gestore  dei  servizi
telematici garantiscono la  disponibilita'  dei  servizi  secondo  le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. In ogni caso
e' garantita la  disponibilita'  dei  servizi  di  consultazione  nei
giorni feriali dalle ore otto  alle  ore  ventidue,  dal  lunedi'  al
venerdi', e dalle ore otto alle ore tredici del sabato e  dei  giorni
ventiquattro e trentun dicembre.)) 
                                                                ((1)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Decreto 15 ottobre 2012, n. 209 ha disposto (con l'art. 6, comma
2) che "Fino alla adozione delle specifiche tecniche di cui al  comma
che  precede,  il  portale  dei  servizi  telematici  garantisce   la
disponibilita' dei servizi di consultazione nei giorni feriali  dalle
ore otto alle ore ventidue, dal lunedi' al venerdi', e dalle ore otto
alle ore tredici del sabato e  dei  giorni  ventiquattro  e  trentuno
dicembre". 

Capo V

PAGAMENTI TELEMATICI

                               Art. 30 
 
                              Pagamenti 
 
  1. Il pagamento del contributo unificato e degli  altri  diritti  e
spese e' effettuato nelle forme previste dal decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive  modificazioni.
La ricevuta e la attestazione di pagamento o versamento  e'  allegata
alla  nota  di  iscrizione  a  ruolo  o  ad  altra  istanza   inviata
all'ufficio,  secondo  le  specifiche  tecniche  stabilite  ai  sensi
dell'articolo  34,  ed  e'  conservata  dall'interessato  per  essere
esibita a richiesta dell'ufficio. 
  2. Il pagamento di cui al comma 1 puo' essere  effettuato  per  via
telematica con le modalita' e gli strumenti previsti dal decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio  2002,  n.  115,  e  successive
modificazioni e dalle altre disposizioni  normative  e  regolamentari
relative al riversamento delle entrate alla Tesoreria dello Stato. 
  3. L'interazione tra le procedure di pagamento telematico  messe  a
disposizione dal prestatore del servizio di pagamento,  il  punto  di
accesso e il portale dei servizi telematici avviene su canale sicuro,
secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
  4. Il processo di pagamento telematico  assicura  l'univocita'  del
pagamento mediante l'utilizzo della richiesta di pagamento telematico
(RPT), della ricevuta telematica (RT) e  dell'identificativo  univoco
di  erogazione  del  servizio   (CRS)   che   impediscono,   mediante
l'annullamento del CRS, un secondo utilizzo della RT.  Le  specifiche
tecniche sono definite ai sensi dell'articolo 34. 
  5. La ricevuta telematica, firmata digitalmente dal prestatore  del
servizio di pagamento che effettua la riscossione o da un soggetto da
questo delegato, costituisce prova del pagamento alla Tesoreria dello
Stato ed e' conservata nel fascicolo informatico. 
  6. L'ufficio verifica periodicamente con modalita'  telematiche  la
regolarita' delle ricevute o  attestazioni  e  il  buon  esito  delle
transazioni di pagamento telematico. 
                               Art. 31 
 
                          Diritto di copia 
 
  1. L'interessato,  all'atto  della  richiesta  di  copia,  richiede
l'indicazione dell'importo del  diritto  corrispondente  che  gli  e'
comunicato senza ritardo con mezzi telematici  dall'ufficio,  secondo
le specifiche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
  2. Alla richiesta di copia e' associato un  identificativo  univoco
che, in caso di pagamento dei diritti di copia non contestuale, viene
evidenziato nel sistema  informatico  per  consentire  il  versamento
secondo le  modalita'  previste  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. 
  3. La ricevuta telematica e' associata all'identificativo univoco. 
                               Art. 32 
 
          Registrazione, trascrizione e voltura degli atti 
 
  1. La registrazione,  la  trascrizione  e  la  voltura  degli  atti
avvengono in via telematica nelle forme previste dall'articolo 73 del
decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.115,  e
successive modificazioni. 
                               Art. 33 
 
                  Pagamento dei diritti di notifica 
 
  1. Il pagamento dei diritti  di  notifica  viene  effettuato  nelle
forme previste dall'articolo 30. 
  2.  L'UNEP  rende  pubblici  gli  importi  dovuti   a   titolo   di
anticipazione. Eseguita la notificazione, l'UNEP  comunica  l'importo
definitivo e restituisce il documento informatico  notificato  previo
versamento del conguaglio dovuto dalla  parte  oppure  unitamente  al
rimborso del maggior importo versato in acconto. 

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

                               Art. 34 
 
                         Specifiche tecniche 
 
  1. Le specifiche tecniche sono stabilite  dal  responsabile  per  i
sistemi informativi  automatizzati  del  Ministero  della  giustizia,
sentito DigitPA e, limitatamente ai profili inerenti alla  protezione
dei dati personali, sentito il Garante per  la  protezione  dei  dati
personali. 
  2.  Le  specifiche  di  cui  al  comma  precedente   vengono   rese
disponibili mediante pubblicazione nell'area pubblica del portale dei
servizi telematici. 
  3. Fino all'emanazione delle specifiche tecniche di cui al comma 1,
continuano ad applicarsi,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
anteriormente vigenti. 
                               Art. 35 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  1. L'attivazione della trasmissione dei documenti informatici  ((da
parte dei soggetti abilitati esterni)) e'  preceduta  da  un  decreto
dirigenziale  che  accerta  l'installazione   e   l'idoneita'   delle
attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalita' dei  servizi
di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio. 
  2. L'indirizzo elettronico gia' previsto dal decreto  del  Ministro
della Giustizia, 17 luglio 2008 recante «Regole tecnico-operative per
l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo  civile»  e'
utilizzabile per un periodo transitorio  non  superiore  a  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. La data  di  attivazione  dell'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata di cui all'articolo 4, comma 2, e' stabilita, per ciascun
ufficio  giudiziario,   con   apposito   decreto   dirigenziale   del
responsabile per i sistemi informativi  automatizzati  del  Ministero
della giustizia che attesta la funzionalita'  del  sistema  di  posta
elettronica certificata del Ministero della giustizia. 
  4. Le caratteristiche specifiche della strutturazione  dei  modelli
informatici sono definite con decreto del responsabile per i  sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia e  pubblicate
nell'area pubblica del portale dei servizi telematici. 
  5. Fino  all'emanazione  dei  provvedimenti  di  cui  al  comma  4,
conservano efficacia le caratteristiche di strutturazione dei modelli
informatici di cui al decreto del Ministro della giustizia 10  luglio
2009, recante "Nuova strutturazione dei modelli informatici  relativa
all'uso di strumenti informatici e telematici nel processo  civile  e
introduzione  dei  modelli  informatici  per   l'uso   di   strumenti
informatici e telematici  nelle  procedure  esecutive  individuali  e
concorsuali", pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  165  del  18
luglio 2009 - s.o. n. 120. 
                               Art. 36 
 
             Adeguamento delle regole tecnico-operative 
 
  1.  Le  regole  tecnico-operative  sono   adeguate   all'evoluzione
scientifica e tecnologica, con cadenza almeno biennale,  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
                               Art. 37 
 
                              Efficacia 
 
  1. Il presente decreto  acquista  efficacia  il  trentesimo  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana 
  2. Dalla data di cui al comma 1, cessano  di  avere  efficacia  nel
processo civile le disposizioni  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 e del decreto del Ministro  della
giustizia 17 luglio 2008. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 21 febbraio 2011 
 
                                  Il Ministro della giustizia: Alfano 
 
Il Ministro per la pubblica amministrazione 
e l'innovazione: Brunetta 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2011 
Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 84