Di seguito, in sintesi, i passaggi relativi alla procedura di notificazione nell’ambito del Processo Amministrativo Telematico
I. Il ricorso introduttivo
L’atto da notificarsi tramite PEC deve essere redatto in word / open office e poi direttamente trasformato in file PDF (N.B. nessuna scansione del cartaceo);
L’atto, una volta trasformato in PDF dovrà essere sottoscritto esclusivamente con firma digitale PadEs BES (c.d. “FIRMA PDF”) e ciò ai sensi dell’art. 12, comma 6, DPCM 40/2016 (specifiche tecniche PAT)
II. La Procura
- La procura alle liti nel Processo Amministrativo Telematico può essere conferita in due modi:
- a) Procura nativa digitale
Si tratta del conferimento della procura interamente digitale in quanto sia l’assistito/cliente e sia il difensore sottoscrivono la procura alle liti in modalità informatica apponendo ciascuno la propria firma digitale (firma digitale del cliente + firma digitale del difensore). - b) Procura informatica nativa analogica/cartacea
Si tratta, a differenza della procura nativa digitale, della copia per immagine su supporto informatico di una procura conferita su supporto analogico/cartaceo sottoscritta con firma autografa dal cliente e a sua volta sottoscritta “per autentica” dall’avvocato. A differenza che nel PCT in cui l’art. 83 c.p.c. conferisce al difensore poteri di autentica mediante l’apposizione della firma digitale, nelle regole tecniche del processo amministrativo telematico (art. 8, DPCM n- 40/2016), è prescritto che il difensore procede al deposito della copia per immagine su supporto informatico, compiendo l’asseverazione prevista dall’art. 22 comma 2 del CAD, con l’inserimento nel medesimo o in un documento distinto sottoscritto con firma digitale.
N.B.: si applica l’art. 12 comma 6 DPCM 40/2016, la sottoscrizione digitale dovrà essere in formato PadEs BES
III. La relata di notifica
a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;
b) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
d) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;
e) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
f) l’attestazione di conformità ex art. 8, comma 2 delle regole tecniche del PAT.
g) per le notificazioni effettuate in corso di procedimento dovrà, inoltre, essere indicato l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo (art. 3 bis comma 6 della L. 53/94).
INDIRIZZI PEC DEL MITTENTE E DEL DESTINARIO DELLA NOTIFICA
Ai sensi del DPCM 40/2016, le notificazioni da parte dei difensori possono essere effettuate esclusivamente utilizzando l’indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, nei confronti dei destinatari il cui indirizzo PEC risulti dai medesimi pubblici elenchi.
N.B.: PER LE Pubbliche Amministrazioni le notificazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni non costituite in giudizio sono effettuate esclusivamente avvalendosi degli indirizzi PEC del Registro delle P.P. AA., fermo restando quanto previsto, anche in ordine alla domiciliazione delle stesse, dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato.
INVIO DEL MESSAGGIO PEC
Una volta redatto il ricorso (scritto in word/open office, trasformato in PDF e firmato digitalmente), la procura (se rilasciata in forma cartacea con relativa “conformità e successiva firma digitale) e predisposta la relata di notifica (anch’essa scritta in word/open office, trasformato in PDF e firmato digitalmente) non rimane altro che allegare gli stessi ad un nuovo messaggio PEC ed inviarlo all’indirizzo pec risultante dal pubblico elenco/registro.
Ricordarsi di indicare nell’oggetto della PEC esclusivamente la dicitura: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994.
LA GIURISPRUDENZA SULLA QUESTIONE