I documenti informatici allegati, per i quali è ammessa la scansione in formato immagine di documenti analogici, ai sensi dell’art. 10 Decreto del 04/08/2015 MEF devono rispettare i seguenti requisiti:
a) sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b (“PDF/A-1a“è livello di conformità del PDF/A che indica la completa aderenza ai requisiti ISO 19005-1, compresi quelli relativi alle proprietà strutturali e semantiche di documenti mentre“PDF/A-1b” è livello di conformità del PDF/A alla minima aderenza ai requisiti ISO 19005-1 per garantire che la riproduzione affidabile dell’aspetto visivo del documento sia conservabile nel lungo periodo, affinché mantenga lo stesso aspetto anche quando verrà visualizzato o stampato in futuro), oppure “TIFF” (Tagged Image File Format è formato grafico per le immagini che possono essere rappresentate con diverse caratteristiche del colore) con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax);
b) sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
c) sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.