Sentenza del 24/09/2015 n. 5019 – Comm. Trib. Reg. per il Lazio Sezione/Collegio 2
(Massima a cura di Leo Stilo)
Con la pronuncia in oggetto CTR per il Lazio enuncia il principio secondo cui l’utilizzo di un sistema di notificazione (ancora) non (compiutamente) regolamentato (al momento della notifica) dalla disciplina specifica per quanto concerne il contenzioso davanti alle CC.TT., in presenza di una disposizione (art. 16) che ancora prevede unicamente l’utilizzo della posta tradizionale, il difetto di legittimazione del soggetto istante (difensore della parte soccombente) a ricorrere al sistema di notificazione diretta a mezzo di posta raccomandata ai sensi della legge n. 53 del 1994 e tanto più a mezzo del sistema “equivalente” di P.E.C., la mancanza di ogni sicura riferibilità all’atto da notificare nelle mere riproduzioni cartacee di ricevute di comunicazioni effettuate mediante P.E.C., come quelle depositate dall’appellante, costituiscono tutti vizi dai quali deriva non già solo la nullità ma bensì l’inesistenza della notificazione stessa, circostanza che preclude ogni possibilità di concessione di termini per il suo rinnovo.
TESTO DEL PROVVEDIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C. P. ha impugnato l’iscrizione di ipoteca n. 0612096/2013 notificata il 23 settembre 2013 per la somma di euro 53.234 conseguente a crediti vantati a titolo di Tassa automobilistica, omesso versamento di contributi Inps, Irap, Irpef, Iva e tasse Camerali.
A sostegno del ricorso deduceva la nullità del provvedimento per non aver ricevuto alcun avviso di accertamento o cartelle di pagamento, la invalidità del provvedimento per la omissione di allegazione della nota di iscrizione della ipoteca, la illegittimità per la mancata notifica preventiva di una intimazione di pagamento, la prescrizione o decadenza dei diritti di credito azionati e la inesistenza di un titolo esecutivo.
Si costituiva la società Equitalia Sud s.p.a. deducendo la avvenuta notifica delle cartelle di pagamento richiamate nella iscrizione di ipoteca ed allegando la prova della avvenuta notifica delle cartelle relative a crediti di natura tributaria e quindi la tardività della opposizione proposta.
Opponeva, inoltre, la correttezza del procedimento di iscrizione di ipoteca essendo la stessa stata richiesta decorsi i sessanta giorni dalla notifica delle cartelle di pagamento ai sensi dell’articolo 77 del d.P.R. n. 602/1973 e, di conseguenza, senza necessità di procedere a nuova intimazione di pagamento nel caso di iscrizione posta in essere oltre l’anno dalla notifica della cartella di pagamento stessa.
La CTP di Roma, con sentenza n. 12048/19/2014, depositata il 29 maggio 2014, preliminarmente dichiarava la carenza di giurisdizione in relazione alla cartelle di pagamento e relative a sanzioni amministrative per infrazioni in materia di circolazione stradale e relative ad omesso versamento di contributi previdenziali.
Per il restante, nel merito, osservava che le cartelle di pagamento erano state tutte correttamente notificate con conseguente inammissibilità della deduzione di vizi delle cartelle e dei crediti presupposti.
Invece, per quanto riguardava il mancato invio di una ulteriore intimazione di pagamento prima della iscrizione di ipoteca osservava il collegio che a seguito della entrata in vigore dell’articolo 7,comma 2, lettera “u-bis” del d.l. n. 70/2011, convertito con la legge 106/2011, la normativa impone al concessionario di notificare al proprietario dell’immobile di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1 dell’articolo 7 del d.l. 70/2011.
Poiché, nel caso di specie, tale comunicazione non risultava essere stata posta in essere, la CTP riteneva che tale carenza comportasse la nullità del procedimento di iscrizione di ipoteca (cfr Cass. Sez. V, 19 settembre 2012, n. 13746 e Cass. Sez. V 4777/2013).
Accoglieva quindi il ricorso e compensava le spese.
Contro tale decisione si grava di appello Equitalia Sud S.p.A., già Equitalia Gerit Spa, evidenziando che, diversamente da quanto ritenuto dalla decisione di primo grado, Equitalia Sud. S.p.A. aveva notificato al contribuente, oltre a tutte le cartelle, anche la comunicazione di preventiva iscrizione di ipoteca, come in effetti risulterebbe dagli allegati n. 1 e n. 2 (documenti depositati con l’atto di appello); ne deriverebbe quindi la legittimità dell’iscrizione di ipoteca, nel pieno rispetto anche della disposizione di cui all’articolo 7 del d.l. 70/2011.
Chiede quindi l’appellante la riforma della sentenza impugnata, accertandosi la legittimità della procedura e dell’iscrizione di ipoteca, con vittoria delle spese, competenze ed onorari del doppio grado.
In seguito, in data 30 giugno 2015 il difensore della società appellante ha depositato una nota difensiva contenente «alcune considerazioni tecniche in ordine alla legittimità della notifica dell’atto di appello in C.T.R. avvenuta a mezzo raccomandata a.r. inviata per posta PEC».
Si sostiene in proposito che la vigente disciplina della posta elettronica certificata (d.lgs. 07/03/2005 n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale) consentirebbe di ritenere equivalente alla spedizione di raccomandata a.r. l’invio a mezzo P.E.C..
(sono richiamati in particolare: l’art. 3-bis comma 4: «A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato»; l’art. 45. – Valore giuridico della trasmissione – «1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. 2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore»; e l’art. 48, comma 1 «la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante posta elettronica certificata»; e comma 2 «la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione a mezzo posta»).
Inoltre, evidenzia l’appellante che l’art. 4 (Utilizzo della posta elettronica certificata) del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3) al comma 1 prevede che «la posta elettronica certificata consente l’invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge» e l’art. 6 del medesimo d.P.R. disciplina i contenuti e le modalità della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna.
A tal fine la società appellante con la predetta nota ha depositato in allegato copie cartacee della mail P.E.C. di invio notifica, dell’avviso di spedizione, della ricevuta di consegna dell’atto notificato a mezzo P.E.C., con certificato di firma digitale del notificante e del gestore P.E.C..
Tale nota conclude quindi chiedendo in ogni caso che, qualora si rinvenissero elementi di nullità della notifica, venga concesso un rinvio per il rinnovo della medesima ai fini della sua sanatoria.
Il contribuente non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa CTR ritiene che l’appello proposto da Equitalia Sud s.p.a. sia inammissibile a cagione dell’inesistenza della sua notifica.
Non vale in questa sede il richiamo alla disciplina generale che ha dato l’avvio all’utilizzo della P.E.C. all’interno della P.A. e nei rapporti tra questa ed i privati, e nell’ambito delle imprese e dei professionisti (si v. l’art. 27 della L. n. 16 del 2003, il d.P.R. 11 febbraio 2005 n.68, il D.L. 29 novembre 2008, 185, convertito, con modifiche, in legge 28 gennaio 2009, n.2 e l’art. 5 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179), laddove in sostanza assume particolare importanza il valore legale della P.E.C. e la sua equiparazione alla posta raccomandata tradizionale con ricevuta di ritorno (si v. l’art. 3 del d.P.R. 11/2/2005, n.68), in quanto tali previsioni non paiono tout court applicabili al processo tributario, per il quale è dettata una disciplina specifica, nell’ambito della quale si rinvengono particolari previsioni per le notificazioni degli atti processuali.
E con riguardo alla possibilità di ricorrere a strumenti telematici in luogo di quelli tradizionali (e così anche per le notificazioni degli atti), recenti riforme hanno parimenti dettato specifiche discipline, peraltro non tutte ancora operanti.
Tanto è avvenuto non solo per il processo davanti alle CC.TT. (di cui si dirà appresso), ma anche per tutti gli altri riti, anche davanti ai giudici speciali, e primariamente per il c.d. “processo civile telematico“.
In proposito si deve osservare che, per quanto concerne le più recenti innovazioni che hanno aggiunto la possibilità di ricorrere alla posta elettronica in luogo dell’utilizzo del sistema di posta tradizionale fornito dal gestore del servizio postale universale (raccomandata con ricevuta di ritorno), pare evidente che in ogni caso il ricorso effettivo a tale inedita modalità non potrebbe prescindere dall’adozione della necessaria disciplina attuativa e della specifica regolamentazione tecnica.
Tanto difatti è avvenuto anche nell’ambito della progressiva informatizzazione dei vari settori della giurisdizione.
Per il processo civile, nonché per quello amministrativo e contabile, il primo effettivo impulso attuativo si deve al d.P.R. n. 123 del 2001, disciplina poi superata dalle ulteriori prescrizioni dettate dal già citato D.M. 21/02/2011, n. 44 (adottato ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24) ed in seguito con gli artt. 16 e segg. del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
Nell’ambito tributario, invece, il c.d. “processo telematico” ha avuto un impulso solo in tempi recenti, per effetto delle previsioni contenute nell’art. 39, comma 8 (disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria) del decreto-legge 06/07/2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), nel testo modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111.
Ma tale percorso non è ancora del tutto perfezionato.
Considerando poi, per quello che interessa in questa sede, le comunicazioni e notificazioni, si deve rammentare che esse hanno sempre trovato la loro disciplina specifica negli artt. 16 e 17 del d.lgs. 31/12/1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario).
In particolare, l’art. 16 (Comunicazioni e notificazioni), terzo comma, anche laddove prevede la possibilità di notifica tramite posta, prevede unicamente l’utilizzo della posta raccomandata tradizionale («Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’ atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto […]»).
L’art. 16 ha subito recenti modifiche ad opera innanzi tutto dell’art. 39, comma 8 (disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria) deldecreto-legge 06/07/2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria); tale disposizione, «ai fini dell’attuazione dei principi previsti dal codice dell’amministrazione digitale nella materia della giustizia tributaria» ha introdotto tra l’altro il comma 1-bis all’art 16 il quale prevede che «le comunicazioni sono effettuate anche mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni», ma tale previsione rimanda però ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze per la fissazione delle regole tecniche che consentiranno l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nel rispetto dei principi previsti dal d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché per individuare le Commissioni tributarie nelle quali troveranno gradualmente applicazione le suddette disposizioni.
In attuazione di tale disposizione è stato infatti adottato il decreto 26 aprile 2012 (Regole tecniche per l’utilizzo, nell’ambito del processo tributario, della Posta Elettronica Certificata – PEC -, per le comunicazioni di cui all’articolo 16, comma 1 -bis, del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992), in ragione del quale le comunicazioni telematiche da parte degli uffici di segreteria delle CC.TT. hanno avuto iniziale applicazione nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali dell’Umbria e del Friuli Venezia Giulia, relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 7 luglio 2011 e, gradualmente, in tempi successivi nelle rimanenti sedi, per effetto di ulteriori decreti del Ministero dell’economia e delle finanze.
L’art. 39 comma 8, cit. lett. ‘c’ stabiliva che «fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera b), le comunicazioni nel processo tributario sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».
La medesima disposizione, inoltre, alla successiva lett. ‘d’ prevedeva che «con regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il DIgitPA e il Garante per la protezione dei dati personali, sono introdotte disposizioni per il più generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni».
In attuazione di tale disposizione è stato adottato il D.M. 23/12/2013, n. 163 (Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario), pubblicato sulla G.U. n. 37 del 14 febbraio 2014.
Tale decreto, tra l’altro, all‘art. 2. (Ambito di applicazione), prevede al comma 2 che «La trasmissione, la comunicazione, la notificazione e il deposito di atti e provvedimenti del processo tributario, nonché di quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione, avvengono conmodalità informatiche nei modi previsti dal presente regolamento», mentre l’art. 3 prevede la istituzione del «sistema informatico della giustizia tributaria» (S.i.Gi.T.), ed in particolare il comma 3 prevede che «Con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, sentiti l’Agenzia per l’Italia Digitale e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le regole tecnico operative per le operazioni relative all’abilitazione al S.i.Gi.T., alla costituzione in giudizio mediante deposito, alla comunicazione e alla notificazione, alla consultazione e al rilascio di copie del fascicolo informatico, all’assegnazione dei ricorsi e all’accesso dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, nonché alla redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze. Con i medesimi decreti sono stabilite le regole tecnico operative finalizzate all’archiviazione e alla conservazione dei documenti informatici, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni».
L’art. 5 (Notificazioni e comunicazioni telematiche) prevede ai prime tre commi :
“1. Le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all’indirizzo di PEC di cui all’articolo 7. Le comunicazioni tra gli uffici delle pubbliche amministrazioni possono essere eseguite anche mediante i sistemi di cooperazione applicativa di cui al Capo Vili del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Le comunicazioni e le notificazioni telematiche di cui al comma 1 si intendono perfezionate al momento in cui viene generata da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario la ricevuta di avvenuta consegna e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Nel caso di notificazioni eseguite a mezzo di ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, gli atti da notificare vanno trasmessi all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti (UNEP) pubblicato sull’indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (IPA)”.
L‘art. 7. (Indirizzo di posta elettronica certificata), comma 2, stabilisce che «Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, l’indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 deve coincidere con quello comunicato ai rispettivi ordini o collegi, ai sensi dell’articolo 16, comma 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicato nell’INIPEC».
L’art. 9. (notificazione e deposito degli atti) dispone in proposito che:
«1. Il ricorso e gli altri atti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione, sono notificati utilizzando la PEC secondo quanto stabilito dall’articolo 5.
2. Il deposito presso la segreteria della Commissione tributaria del ricorso e degli altri atti di cui al comma 1, unitamente alle relative ricevute della PEC, avviene esclusivamente mediante il S.I.Gi.T.
3. Le controdeduzioni e gli altri atti del processo tributario, unitamente alle relative ricevute della PEC, sono depositati presso la segreteria della Commissione tributaria mediante il S.I.Gi.T».
L’art. 20. (Disposizioni finali) prevede che
«1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del primo decreto di cui all’articolo 3, comma 3, e depositati presso le Commissioni tributarie individuate con il medesimo decreto.
2. Con successivi decreti del Ministero dell’economia e delle finanze sono individuate le ulteriori Commissioni tributarie per le quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni del presente regolamento».
La regolamentazione prevista dai suddetti artt. 3, comma 3 e 20 del D.M. n. 163 del 2013 è sopravvenuta solamente con il decreto del Direttore Generale delle Finanze del 4 agosto 2015 (in G.U. 10 agosto 2015, n. 184).
Tale provvedimento, oltre a dettare le specifiche tecniche per l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario, all’art. 16 (Entrata in vigore e individuazione delle Commissioni Tributarie), conformemente a quanto previsto dall’art. 20 del D.M. n. 163 del 2013, stabilisce che «Le presenti disposizioni si applicano agli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, da depositare presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali dell’Umbria e della Toscana».
Ebbene, dall’esame della predetta normativa deve desumersi che il c.d. processo tributario telematico non sia ancora operativo, in difetto degli ulteriori provvedimenti attuativi considerati dagli artt. 3, comma 3, e 20 del D.M. n. 163 del 2013, che sono sopraggiunti solamente in data recentissima, e comunque con un calendario di graduale avvio che considera solamente i ricorsi di futura introduzione, e peraltro – attualmente – solamente nelle CC.TT. di Umbria e Toscana.
In sostanza, con particolare riguardo poi alla disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni, come visto, l’anticipazione dell’utilizzo dello strumento della posta elettronica certificata è stato ristretto alle sole comunicazioni disposte dalle segreterie delle CC.TT. Diversamente, per quanto concerne «il più generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» è stato necessario attendere l’adozione dei provvedimenti attuativi, delle regole tecnico operative e la realizzazione e la piena operatività dello specifico sistema informativo; ed in particolare, anche per la disciplina delle notificazioni, la disciplina regolamentare introdotta dal citato D.M. n. 163 del 2013 chiarisce che le modalità di utilizzo della P.E.C. per le notificazioni degli atti del processo tributario si inseriranno ed avranno attuazione nell’ambito del complessivo sistema informatico della giustizia tributaria (Si.Gi.T.), non ancora operante.
Non si tratta difatti solamente di (pretendere di) far applicazione dello strumento della P.E.C. in luogo della posta tradizionale, ma invero di (dover) inserire tale modalità di trasmissione degli atti, come equivalente alla notifica disposta con i mezzi tradizionali, nell’ambito del procedimento informatico che, una volta iniziato in tale veste, caratterizzerà (come prevede espressamente l’art. 2, comma 3 del D.M. n. 163 del 2013) tutto il ricorso nei vari gradi del processo davanti alle CC.TT..
In proposito, difatti, il predetto D.M. n. 163 cit. disciplina anche analiticamente le modalità di deposito degli atti nel “fascicolo informatico”, e tra essi anche quella delle prove delle notifiche avvenute utilizzando la posta elettronica, cioè le ricevute di accettazione e di consegna, che dovranno essere depositate nel loro formato nativo digitale – cosa nemmeno avvenuta nel caso del presente appello – adattando alle specifiche esigenze del processo le regole più generali delle comunicazioni tramite P.E.C. e rimandando alla fissazione di ulteriori prescrizioni tecniche.
In sostanza, per quanto concerne il processo tributario, l’art. 39, comma 8, lett. ‘d’ del decreto-legge 06/07/2011, n. 98, il suo regolamento attuativo (D.M. n. 163 del 2013) e la ulteriore disciplina da ultimo recata dal D.Dir. del 4 agosto 2015, hanno introdotto una regolamentazione specifica – concernente anche le notificazioni – che non è ancora del tutto compiuta, a differenza di quella riguardante il processo civile telematico, il quale ha avuto una genesi ed un percorso attuativo del tutto distinto (più recentemente si v. anche il decreto-legge n. 90 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla 1.11 agosto 2014, n. 114, che considera partitamente il processo tributario telematico – art. 49 – rispetto alle altre disposizioni che concernono il processo civile e che oltretutto ne delimitano l’applicazione alla giustizia amministrativa; si veda spec. anche l’art. 46, comma 2).
Con particolare riguardo poi alle notificazioni nell’ambito dei surrichiamati plessi giurisdizionali, vale rammentare ad esempio che sia l’art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 29/12/2009, n. 193, relativamente all’attuazione del processo telematico nel settore della giustizia civile e penale, sia, in seguito, l’art. 20-bis, comma 2, del decreto-legge 18/10/2012, n. 179, nell’ambito dell’attuazione del processo telematico contabile, prevedono in sostanza che con appositi decreti si sarebbero dovute individuare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (art. 4, comma 2) e le modalità per la tenuta informatica dei registri previsti nell’ambito delle attività giurisdizionali e di controllo preventivo di legittimità (art. 20-bis, comma 2), nonché le regole e le modalità di effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante posta elettronica certificata.
Ed entrambe le disposizioni stabiliscono che fino alla data di entrata in vigore prevista da tali regolamentazioni, si prevede che le notificazioni e le comunicazioni siano effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti.
Neppure potrebbe qui invocarsi la facoltà che consente agli avvocati di effettuare notifiche direttamente alla controparte gli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, come previsto dall’art. 1 dalla 1. 21/1/1994, n. 53 (“Facoltà di notificazioni di atti civili amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali“), nella quale è stata inserita in seguito (dapprima dalla lettera “a” del comma 3 dell’art. 25, 1. 12 novembre 2011, n. 183, e poi dai nn. 1 e 2 della lettera “a” del comma 1 dell’art. 46, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90) la previsione secondo la quale «Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l’autorizzazione del consiglio dell’ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata».
Occorre infatti evidenziare che le modalità per le notifiche tramite P.E.C. sono state dettate solamente dall’art. 16 quater, comma 1, lett. ‘d’ del decreto-legge 18/10/2012, n. 179, mediante l’inserimento dell’ art. 3- bis secondo il quale «1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi».
Peraltro tali disposizioni, a mente del medesimo art. 16 – quater, comma 3, non entravano in vigore immediatamente, ma richiedevano l’ulteriore adozione del decreto di cui al comma 2, cioè del decreto del Ministro della giustizia di adeguamento delle regole tecniche di cui al precedente decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 che aveva stabilito le «regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie deH’informazione e della comunicazione» (si v. in particolare l’art. 18 concernente le “Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati“).
In attuazione a tale previsione è stato adottato infatti il D.M. 3 aprile 2013, n. 48 (Regolamento recante modifiche al D.M. n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione) apportante modifiche al predetto art. 18 del D.M. n. 44 del 2011 (ed in seguito sono state fissate ulteriori “specifiche tecniche” con il Provvedimento del Ministero della Giustizia, Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati, del 16 aprile 2014 – adottato a mente dell’art. 34 del predetto D.M. n. 44 del 2011).
In sostanza, non solo la legge n. 53 del 1994 prevede la possibilità di tali forme di notifica solamente per gli «atti civili amministrativi e stragiudiziali», senza menzionare quelli in materia di contenzioso davanti alle CC.TT., ma come visto, non casualmente, le norme succitate che in seguito hanno introdotto la possibilità dell’impiego della P.E.C. nell’ambito della legge n. 53 del 1994, in alternativa alla posta tradizionale, si inseriscono e si coordinano poi nell’ambito più vasto della disciplina di attuazione del c.d. processo civile telematico (difatti esse espressamente restringono il loro ambito applicativo al processo civile o penale).
Anche sotto tale profilo pare quindi impossibile fare applicazione di tali previsioni al rito davanti alle CC.TT..
Con riguardo poi alla disciplina generale relativa al sistema di posta certificata P.E.C., invocata dall’appellante, si deve inoltre tenere conto che solo con D.P.C.M. 13 novembre 2014 (G.U. n. 8 del 12-1-2015) sono state adottate le regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
In definitiva, sia che si consideri l’ambito più generale delle comunicazioni con strumenti telematici intese come equivalenti a quelle effettuate mediante la posta tradizionale, utilizzando il (solo: Cass. ord. n. 26704 del 2014) fornitore del servizio universale, che quello più particolare dellenotifiche effettuate direttamente dagli avvocati mediante P.E.C., come previsto dalla legge n. 53 del 1994, pare evidente che la loro concreta applicabilità sia imprescindibilmente subordinata alla attuazione, nel plesso giurisdizionale di riferimento, del c.d. processo telematico, con il corredo indispensabile delle prescrizioni tecniche relative.
Da tutto quanto sopra ne discende che l’atto di appello è stato notificato direttamente dal difensore della società di riscossione utilizzando forme e modalità assolutamente – ancora – non compiutamente regolate dalla vigente disciplina processuale nell’ambito del contenzioso tributario (e comunque non applicabili al presente giudizio).
A differenza del processo civile telematico (la cui disciplina tecnica ha già trovato il compimento con l’adozione del DM n. 48/2013 – in vigore alla data del 24 maggio 2013 – come previsto dall’art. 16-quater della legge n. 228 del 2012), nell’ambito del processo davanti alle CC.TT. le regole tecnico operative previste per la completa ed effettiva realizzazione del sistema informativo della giustizia tributaria, cui è espressamente subordinata la progressiva entrata in vigore del nuovo sistema, sono state adottate solamente in epoca successiva a quella della notificazione dell’atto di appello, e comunque non sono né ancora operanti, né applicabili al giudizio presente.
Allo stato presente, come visto, si deve ritenere che, a differenza di quanto avviene per il rito civile, nei giudizi davanti alle CC.TT. non sia (ancora) possibile effettuare notifiche di atti processuali utilizzando la P.E.C. e, nemmeno, a tanto possa provvedere direttamente il difensore della parte a mente della legge n. 53 del 1994, sia in quanto tale disciplina richiama solamente gli atti del contenzioso civile ed amministrativo, sia perché, appunto, le ulteriori specifiche previsioni che in quell’ambito consentono di avvalersi della P.E.C. in luogo della posta tradizionale hanno riguardato unicamente il c.d. processo civile telematico.
Quindi, gli unici soggetti legittimati a ricorrere alla P.E.C. nell’ambito del processo tributario (sino al progressivo avvio dettato dal D.M. n. 163 del 2013 e dal D.Dirett. del 4 agosto 2015) sono gli uffici di segreteria delle CC.TT., e solamente per le comunicazioni, come previsto dall’art. 16, comma 1 -bis, del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992. Oltre tutto, a riprova della attuale impossibilità di far ricorso alla notificazione dell’atto di appello mediante P.E.C., l’art. 9, comma 2, del D.M. 163 del 2013 prevede che il deposito del ricorso e degli altri atti di cui al comma 1, unitamente alle relative ricevute della PEC presso la segreteria della Commissione tributaria, dovrà avvenire esclusivamente mediante il S.I.Gi.T..
Come invece già rammentato, l’appellante si è limitato a depositare delle mere riproduzioni cartacee delle suddette ricevute, stampe che ovviamente nulla garantiscono, a differenza degli atti nel loro formato nativo digitale, la necessaria ed imprescindibile riferibilità tra le predette ricevute e gli atti “notificati” (riferibilità che dovrà appunto essere assicurata, per le esigenze specifiche del rito tributario, dalle regole tecnico operative non ancora vigenti).
In conclusione, l’utilizzo di un sistema di notificazione (ancora) non (compiutamente) regolamentato (al momento della notifica) dalla disciplina specifica per quanto concerne il contenzioso davanti alle CC.TT., in presenza di una disposizione (art. 16) che ancora prevede unicamente l’utilizzo della posta tradizionale, il difetto di legittimazione del soggetto istante (difensore della parte soccombente) a ricorrere al sistema di notificazione diretta a mezzo di posta raccomandata ai sensi della legge n. 53 del 1994 e tanto più a mezzo del sistema “equivalente” di P.E.C., la mancanza di ogni sicura riferibilità all’atto da notificare nelle mere riproduzioni cartacee di ricevute di comunicazioni effettuate mediante P.E.C., come quelle depositate dall’appellante, costituiscono tutti vizi dai quali deriva non già solo la nullità ma bensì l’inesistenza della notificazione stessa, circostanza che preclude ogni possibilità di concessione di termini per il suo rinnovo.
P.Q.M.
La CTR dichiara inammissibile l’appello.