L’art. 15 del DPCM 40/2016 ripercorre i requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno ossia del difensore e gli altri soggetti abilitati all’utilizzo della PEC a fini processuali.
Fermi restando gli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e dal decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005, sono tenuti ad utilizzare servizi di gestori che:
a) utilizzano software antispam idonei a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati;
b) sono dotati di terminale informatico provvisto di software idoneo a verificare l’assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza;
c) conservano, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio della giustizia amministrativa;
d) dispongono di uno spazio-disco minimo, definito nelle specifiche tecniche di cui all’articolo 19;
e) sono dotati di un servizio automatico per la verifica della effettiva disponibilità dello spazio della casella PEC a disposizione e di un avviso sull’imminente saturazione della casella stessa.
La casella PEC del difensore dovrà, infine, essere necessariamente contenuta nei pubblici elenchi (reginde e/o Inipec) e disporre di uno spazio disco non inferiore a 1 Gigabyte.