Ai sensi dell’art. 136, comma 1, del Codice del Processo Amministrativo,I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario.
La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa.
È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax.
Il primo periodo del c. 1 dell’art. 136 è stato così sostituito dall’art. 45-bis, c. 3, d.l. n. 90/2014, inserito dalla l. n. 114/2014 e in vigore dal 19 agosto 2014.
Il testo previgente così disponeva: “I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un indirizzo di posta elettronica certificata e un recapito di fax, che possono essere anche diversi dagli indirizzi del domiciliatario, dove intendono ricevere le comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dei suddetti dati”.
A sua volta tale testo era la risultante della novella recata dall’art. 1, d.lgs. n. 195/2011, decreto correttivo del c.p.a., pubblicato in G.U. del 23.11.2011 e in vigore dall’8.12.2011; il testo previgente disponeva: “I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito di fax dove intendono ricevervi le comunicazioni relative al processo”.