La procura alle liti nel PAT: aspetti pratici.

Pratica Processo Amministrativo Telematico

Ai sensi dell’art. 8 DPCM 40/2016, la procura alle liti nel PAT (processo amministrativo telematico)…

La procura alle liti nel Processo Amministrativo Telematico può essere conferita in due modi: a) procura nativa digitale; b) procura nativa analogica/cartacea.

a)Procura informatica nativa digitale
Si tratta del conferimento della procura interamente digitale in quanto sia l’assistito/cliente e sia il difensore sottoscrivono la procura alle liti in modalità informatica apponendo ciascuno la propria firma digitale (firma digitale del cliente + firma digitale del difensore).

b) Procura informatica nativa analogica/cartacea
Si tratta, a differenza della procura nativa informatica, della copia per immagine su supporto informatico di una procura conferita su supporto analogico/cartaceo sottoscritta con firma autografa dal cliente.
Tuttavia, a differenza che nel PCT in cui l’art. 83 c.p.c. conferisce al difensore poteri di autentica mediante l’apposizione della firma digitale, nella regole tecniche del processo amministrativo telematico (art. 8, DPCM n- 40/2016), il difensore procede al deposito della copia per immagine su supporto informatico, compiendo l’asseverazione prevista dall’art. 22 comma 2 del CAD, con l’inserimento nel medesimo o in un documento distinto sottoscritto con firma digitale.  Nei casi in cui la procura vine conferita su supporto cartaceo, recitano le norme tecniche, il difensore procede al deposito telematico della copia per immagine su supporto informatico, compiendo l’asseverazione prevista dall’articolo 22, comma 2, del CAD con l’inserimento della relativa dichiarazione nel medesimo o in un distinto documento sottoscritto con firma digitale.
Il testo dell’art. 22, comma 2, del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è il seguente: «Art. 22 (Copie informatiche di documenti analogici). – 1. (Omissis). 2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’art. 71. 3.-6. (Omissis).».
Si deve precisare che qualora l’attestazione di conformità non sia contenuta nel medesimo documento informatico contenente la copia per immagine, il documento informatico separato contenente la predetta dichiarazione dovrà necessariamente indicare: 1) un riferimento temporale; 2)l’impronta hash relativa al documento informatico/copia per immagine di cui si attesta la conformità all’originale. Con questo procedimento si dovrebbe garantire la necessaria ed univoca connessione tra l’attestazione di conformità e il documento.

 

PROCURA COLLETTIVA
In caso di ricorso collettivo, ove le procure siano conferite su supporti cartacei, il difensore inserisce in un unico file copia per immagine di tutte le procure.

LA PROCURA SI CONSIDERA APPOSTA IN CALCE….
La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce:
a) quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce;
b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce.